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News - 18/07/2022

Bonus Affitti DL Sostegni ter – Autodichiarazione per beneficiare dell’agevolazione. Agevolazione riconosciuta anche per canoni pagati fino al 29 agosto 2022

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, n. 253466 - Dall'11 luglio p.v. l'invio in modalità telematica.

Con il Provvedimento 253466/2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per poter beneficiare del bonus affitti ex art. 5 DL Sostegni  ter (DL 4/2022).

 

Come noto tale norma – autorizzata dalla Commissione Europea lo scorso 6 maggio - ha disposto, in favore delle imprese turistiche, l’applicazione del credito d’imposta ex art. 28 DL 34/2020 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione di aver registrato in tali mesi una diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

 

L’autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023, in via generale, e dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 in casi particolari.

 

In tale arco temporale sarà possibile inviare una nuova Autodichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, ovvero presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato. L’Autodichiarazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto.

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta ed è  utilizzabile secondo e modalità previste dall’art. 28 DL 34/2020, ovvero nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di sostenimento  della  spesa  oppure in compensazione tramite F24. Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione tramite F24, con successiva risoluzione saranno istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24.

 

Si ricorda che in base all’art. 28, co. 5 bis, “In caso di locazione, il conduttore può cedere  il  credito d'imposta  al  locatore,  previa  sua  accettazione,  in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce inoltre le modalità attuative per la cessione del credito al locatore.

 

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno scorso al punto 1.5 prevedeva

"La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. In conformità a quanto disposto dal punto 14 della citata decisione, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022".

 

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con una Faq pubblicata sul proprio sito internet, ha invece ammesso al riconoscimento dell'agevolazione ex art. 5 DL Sostegni ter (DL 4/2021) anche i canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022 versati oltre il 30 giugno ma entro il 29 agosto 2022.

 

L'agenzia delle Entrate, tenendo conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari dell'agevolazione nell'individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 del provvedimento della Commissione europea, ha ritenuto di poter considerare validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

 

Riportiamo di seguito il testo della FAQ:

 

"Il punto 1.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253466/2022 del 30 giugno 2022 (di seguito “Provvedimento”) precisa che, in conformità a quanto disposto dal punto 14 della decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022, con la quale è stata autorizzata la misura agevolativa (di seguito “decisione”), il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022. Al riguardo, si chiede di sapere se per i soggetti che a tale data non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni può ritenersi applicabile il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e considerare validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni di locazione pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.

In sede di emanazione del Provvedimento, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione. Infatti, l’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE), a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita: “Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”. In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 che fa riferimento ai “canoni versati”).

Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente."

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