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News - 23/12/2022

Regime transitorio dei dividendi

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2022, che rettifica le conclusioni della Risposta n. 454/2022 in materia di regime transitorio della distribuzione di utili.

Vi informiamo che grazie anche alle sollecitazioni di Confindustria e ad un confronto avviato in queste settimane, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2022 (in allegato) che rettifica le conclusioni della Risposta n. 454/2022 in materia di regime transitorio della distribuzione di utili.

A tal riguardo, ricordiamo che l’art. 1, commi da 999 a 1006, della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ha modificato il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’attività d’impresa, estendendo alle partecipazioni c.d. “qualificate” il regime già previsto per le partecipazioni c.d. “non qualificate”; di conseguenza, anche per queste ultime risulta applicabile la ritenuta d’imposta (o l’imposta sostitutiva) del 26% sull’intero ammontare del dividendo.

Il comma 1005 dell’art. 1 appena richiamato prevede che le nuove disposizioni “si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 […]”. Viene previsto, tuttavia, un regime transitorio, disciplinato dal comma 1006 del medesimo articolo, secondo cui “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56/E/2019, la quale ha chiarito che, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, secondo un’interpretazione logico-sistematica, tale regime transitorio debba trovare applicazione anche per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

La risoluzione, dunque, non fa alcun riferimento alla necessità che gli utili vengano distribuiti entro il 2022, ancorando l’applicabilità del regime transitorio unicamente alla data della delibera, in conformità a quanto testualmente previsto dalla disposizione.  

Con la risposta ad interpello n. 454/2022, l’Agenzia delle Entrate ha adottato, invece, un’interpretazione restrittiva, stabilendo che, in base al principio di cassa, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023, ancorché deliberati entro il 2022, saranno assoggettati al nuovo regime.

Più volte Confindustria ha evidenziato in diverse sedi come questa posizione non tenesse conto della formulazione normativa; quest’ultima, infatti, al comma 1005 stabilisce l’applicazione del principio di cassa (“percepiti”) per individuare l’entrata in vigore del nuovo regime, mentre al comma 1006 prevede espressamente un diverso momento temporale (“deliberati”) per l’applicazione del regime transitorio, il quale costituisce una deroga al regime ordinario. Ciò anche in considerazione del fatto che la delibera fa sorgere di per sé un diritto di credito in capo al socio.

Inoltre, detta interpretazione non risultava coerente con la finalità della norma transitoria che, come previsto nella relazione illustrativa al DdL di Bilancio 2018, è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.

Ciò posto, il Principio n. 3/2022, facendo comunque salvo il potere dell’Agenzia delle Entrate di contestare l’eventuale natura simulata di una delibera distribuzione di distribuzione di utili, stabilisce che il regime transitorio in esame si applica a condizione che la delibera di distribuzione sia validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

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