Il comma 63 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato di cui all'articolo 1, comma 182, L. n. 208/2015.
Resta confermato il limite annuo del premio di risultato assoggettabile a tassazione sostitutiva (massimo 3.000 euro), nochè il limite reddituale dei soggetti beneficiari dell'agevolazione (80.000 euro con riferimento all’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate).