Con la Risoluzione n.1 del 9 febbraio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021. In particolare, a partire dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione annuale dell'Imposta di soggiorno va presentata, entro il 30 giugno 2023, con apposito modello approvato con D.M. MEF 29 aprile 2022 da inviare telematicamente attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate.
Pertanto, la presentazione del modello ministeriale rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune, seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale (FAQ risposte n. 8 e n. 9). Al di fuori di tale caso, il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione.