Un emendamento del Senato al DDL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe") dispone il rinvio al 30 novembre 2023 del termine per la consegna di beni ordinari materiali e immateriali e beni materiali 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2022 che potranno così, al ricorrere degli altri requisiti e condizioni, beneficiare del credito d’imposta nella misura prevista per il 2022.
Rimane invece immutata la scadenza del 30 giugno 2023, per il completamento degli investimenti in beni immateriali 4.0, prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Vi ricordiamo che già la Legge di bilancio 2023 era intervenuta sul solo termine previsto per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi 4.0, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per completare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Quest'ultima previsione, pertanto, verrebbe superata dal nuovo provvedimento, che passerà ora all’esame della Camera per la seconda lettura.
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In linea con un’istanza di Confindustria, nella Legge di conversione al DL Milleproroghe in prima lettura è stata approvata la proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 del termine per la consegna dei beni materiali 4.0, per i quali entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 12, co. 1-ter). Inoltre, sempre in prima lettura, è stato prorogato al 30 novembre 2023 anche il termine per l’effettuazione di investimenti in altri beni strumentali nuovi ordinari (ossia diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) per cui - con riferimento all’anno 2022 - spetta un credito d’imposta al 6 per cento, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (art. 12, co. 1-bis).