Con la risposta a interpello n.274 del 4 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di;buoni mobilità destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti;pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta nel tragitto casalavoro e lavoro-casa.
Per usufruire del buono mobilità, i singoli lavoratori possono procedere a candidarsi e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:
L'amministrazione finanziaria precisa come detti;buoni non trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.
Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.
Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l’importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, in forza del quale è calcolato il tetto massimo dei fringe benefit.