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News - 30/08/2023

Sportello Crediti d'imposta - Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica

Istituito un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori

L'art. 5 del DL n.104/2023 (cd. Decreto Omnibus) introduce un credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel campo della microelettronica, in linea con gli obiettivi del cd. “Chips Act” europeo, ossia un pacchetto normativo approvato dall'UE, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. 

L'agevolazione è riconosciuta in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residentianche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate:

 

- in altri Stati membri UE;

- negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE);

- in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

 

Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’art. 25, par. 3 del Regolamento UE n.651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (11 agosto 2023) e fino al 31 dicembre 2027.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.

L’utilizzo in compensazione è in ogni caso subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n.39/2010. Inoltre, per la fruizione del credito, i soggetti beneficiari sono tenuti a richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 23, commi da 2 a 5 del D.L. n.73/2022, adottando le medesime regole che si applicano al credito d’imposta ricerca e innovazione generico di cui all'art. 1, comma 200 Legge n.160/2019 (il credito d’imposta in esame è alternativo al credito d’imposta ricerca e sviluppo generico).

 

I criteri di assegnazione e le procedure applicative della nuova agevolazione saranno individuati da un Decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Mef.

 

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