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News - 04/09/2023

Tassazione delle mance e trattamento integrativo del settore truistico: il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n.26/E del 29 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance e di trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico

Con la pubblicazione della circolare n.26/E del 29 agosto 2023 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sulla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sul trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

 

Sul trattamento integrativo potete consultare la nostra news di approfondimento, raggiungibile al seguente link: 

Bonus per i lavoratori del comparto turistico. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

 

Per quanto attiene alla tassazione delle mance, la disciplina è stata introdotta dall'art. 1, commi da 58 a 62, della legge di Bilancio 2023, che ha previsto, in luogo della tassazione ordinaria, «un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 % del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro».

In particolare, il regime di tassazione agevolata in parola trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della l. n. 287 del 1991. Inoltre, per l’applicazione del regime sostitutivo in esame, dal punto di vista soggettivo è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

- percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Quindi, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, la tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro.

L’applicazione dell’agevolazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d’imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In conseguenza della rinuncia espressa formulata dal lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Al riguardo, nel silenzio della norma, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la rinuncia del lavoratore può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro, senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta.

In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l’imposta sostitutiva.

Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

Infine, per quanto attiene al limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, l’Agenzia ritiene che esso rappresenti una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

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