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News - 25/09/2023

Gli obblighi di comunicazione a carico degli importatori di prodotti CBAM

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773 sugli obblighi di comunicazione per importazione prodotti CBAM

Il 15 settembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1773, che disciplina le modalità di applicazione delMeccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”), istituito con il Regolamento (UE) 2023/956. Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Nello specifico, il Regolamento descrive obblighi di comunicazione dei dichiaranti, ossia coloro che importano nel territorio dell’Unione merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.

Il "dichiarante", così come definito dall'Art.2par.1 del Regolamento di Esecuzione CBAM, possono essere:

  • l'importatore;
  • la persona titolare di un'autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana in dogana che dichiara l’importazione di merci ai sensi dell'art. 182, par. 1 del Regolamento (UE) 2013/952;
  • il rappresentante doganale indiretto.

Il dichiarante dovrà predisporre su base trimestrale, ed entro un mese dalla fine di ciascun trimestre, una apposita “Relazione CBAM”, la quale dovrà riportare specifiche informazioni sulle merce importate nel trimestre precedente e in particolare:

 

  1. la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
  2. il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni CO2 e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all’allegato IV del Regolamento CBAM;
  3. le emissioni indirette totali;
  4. il prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

 

La Relazione CBAM dovrà essere depositata entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento attraverso il Registro Transitorio CBAM, accessibile tramite l’apposito Portale CBAM. La prima Relazione CBAM, relativa al periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

La Commissione Europea svolgerà attività di controllo sulla corretta compilazione delle Relazioni CBAM, comunicando agli Stati membri l’elenco dei dichiaranti stabiliti nello Stato membro, che non hanno assolto l'obbligo di presentare la Relazione CBAM e la valutazione indicativa in caso di relazioni incomplete o inesatte. L’Autorità competente dello Stato membro interessato potrà avviare una procedura di correzione per le Relazioni CBAM incomplete o inesatte, invitando il dichiarante ad integrare le informazioni aggiuntive necessarie.

Al fine di fornire supporto ai soggetti interessati dal CBAM, la Commissione Europea ha pubblicato delle apposite linee guida. Per approfondimenti consultare il seguente link:

https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

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