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News - 19/12/2023

Sportello Crediti d'imposta - Crediti inesistenti e non spettanti

Le SS.UU. della Corte di Cassazione si sono espresse in tema di crediti inesistenti e non spettanti, relativamente al termine di decadenza dell'accertamento tributario

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza dell'11 dicembre 2023 n.34419 (in allegato), si sono espresse in tema di crediti inesistenti e non spettanti, stabilendo che ai fini dell'accertamento tributario si applica il termine di otto anni, di cui all'art. 27 c. 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente. In linea con le precedenti sentenze n.34443, 34444 e 34445 del 16 novembre 2021, le SS.UU. hanno precisato che il credito utilizzato è inesistente “allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972”.
Ne consegue che “ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento”.

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