Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza dell'11 dicembre 2023 n.34419 (in allegato), si sono espresse in tema di crediti inesistenti e non spettanti, stabilendo che ai fini dell'accertamento tributario si applica il termine di otto anni, di cui all'art. 27 c. 16 DL 185/2008, quando il credito utilizzato è inesistente. In linea con le precedenti sentenze n.34443, 34444 e 34445 del 16 novembre 2021, le SS.UU. hanno precisato che il credito utilizzato è inesistente “allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972”.
Ne consegue che “ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento”.