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News - 14/03/2024

Welfare e premi di risultato: i chiarimenti fiscali dell'Agenzia delle Entrate

Pubblichiamo la circolare n. 5/E del 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti alle novità introdotte in tema di lavoro dipendente dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi di fine 2023

Con la circolare n.5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate tra i molteplici chiarimenti ha fornito indicazioni anche sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale e i premi di risultato, previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi.

In particolare, in tema di fringe benefit (articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024) la circolare precisa che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente entro il limite complessivo di 1.000,00 euro (in luogo del limite ordinario pari a 258,23 euro) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa. Tale limite è innalzato a 2.000,00 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) – interessi passivi per mutui – e 16 – canoni di locazione – del Tuir.

Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del Tuir) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), o 16, comma 1-quinquies, del Tuir.

Con riguardo alle “spese per l’affitto”, le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Sul rimborso di tali spese, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Sempre in tema di welfare, con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), la circolare precisa che, al fine di fronteggiare le fluttuazioni che negli ultimi anni hanno interessato il Tasso ufficiale di riferimento e ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, l’attuale articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare,  in base alla tipologia di prestito:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

 

In tema di premio di risultato, l'Agenzia chiarisce come la novità riguardi esclusivamente la riduzione dell’aliquota sostitutiva (dal 10% al 5%) sui premi erogati nel 2024, per cui l’Agenzia rimanda alle istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, ferme restando tutte le altre condizioni:

- l’imposta sostitutiva si applica fino al limite di 3.000,00 euro lordi di premio in denaro erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali;

- in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi di cui all’art. 5 del D.M. 25 marzo 2016, alla fine del periodo definito congruo dall'accordo collettivo, in riferimento ad almeno uno degli indicatori prescelti, nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;

- i lavoratori aventi diritto sono coloro che possono vantare un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80.000,00 euro

 

 

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