Nella riunione del 12 giugno 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge (c.d. Decreto Fiscale) che introduce una serie di correttivi a disposizioni fiscali recentemente entrate in vigore.
Tra le principali novità, il provvedimento interviene sulla disciplina relativa alla tracciabilità dei pagamenti per i rimborsi spesa ai lavoratori dipendenti. In particolare, viene modificato il trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea, sostenute dai dipendenti in occasione di trasferte o missioni. L’intervento mira a limitare l’ambito di applicazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 81, legge n. 207/2024).
La normativa originaria prevedeva che i rimborsi di tali spese non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente solo se sostenuti con metodi di pagamento tracciabili.
Con la modifica introdotta dal nuovo decreto, viene chiarito che il requisito della tracciabilità si applica esclusivamente ai rimborsi relativi a spese sostenute nel territorio dello Stato. Di conseguenza, le spese effettuate all’estero, anche se pagate con mezzi non tracciabili, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La semplificazione prevista ha effetto retroattivo, atteso che l'art. 1 c. 3 del decreto prevede che le modifiche si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (art. 1 L. 21/1992), sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Nel campo del reddito da lavoro autonomo, sono state introdotte una serie di modifiche volte a subordinare la deducibilità di alcune spese alla condizione che queste siano state saldate mediante strumenti di pagamento tracciabili.
La prima novità riguarda le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti, la cui deducibilità è ora espressamente vincolata al rispetto dell’obbligo di tracciabilità.
Successivamente, il legislatore è intervenuto per ribadire due principi fondamentali:
da un lato, l’obbligo di tracciabilità anche per le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute tramite autoservizi pubblici non di linea;
dall’altro, la limitazione territoriale di tale obbligo, che si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio nazionale, in linea con quanto già previsto per i redditi da lavoro dipendente, come sopra evidenziato.