Il Decreto Fiscale 84/2025 ha ampliato significativamente il campo di applicazione del reverse charge IVA per il settore logistica e trasporto merci eliminando vincoli operativi.
In attesa dell’autorizzazione comunitaria, è attivo un regime transitorio opzionale, che consente l’applicazione anticipata del meccanismo.
E' stato approvato il modello di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025
Il contesto normativo
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024, art. 1, comma 57), è stato introdotto il reverse charge IVA (art. 17, comma 6 quinquies, DPR n. 633/1972) per alcune prestazioni nel settore del trasporto e logistica, applicabili tramite contratti di appalto, subappalto, affidamenti consortili o rapporti analoghi. Tali disposizioni erano operative previa autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Opzione transitoria e regime opzionale
In attesa dell’autorizzazione comunitaria, è stato previsto un regime transitorio opzionale, previsto dalla stessa manovra di bilancio (art. 1, commi 59 61), che consente ai soggetti interessati (prestatore e committente) di optare perché sia il committente a versare l’IVA, in nome e per conto del prestatore, il quale mantiene la responsabilità solidale del tributo.
Estensione operativa tramite Decreto Fiscale n. 84/2025
Il D.L. n. 84/2025 (art. 9) ha significativamente ampliato l’ambito oggettivo del reverse charge logistica, eliminando i precedenti vincoli applicativi:
• più non serve prevalenza di manodopera presso il committente;
• più non serve utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente.
Risultato: tutte le prestazioni di appalto o subappalto rese nei confronti di imprese che operano nel trasporto merci, movimentazione e servizi di logistica sono ora incluse, indipendentemente dalla struttura contrattuale.
Quadro operativo e adempimenti
Possono optare per il regime:
• Il committente, insieme al prestatore, può esercitare l’opzione.
• L’opzione è autonoma anche per i subappaltatori, non vincolata alla decisione del primo appaltatore o committente.
Durata e decorrenza
• L’opzione ha durata triennale, che decorre dalla data di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello approvato con provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025 .
Modello di comunicazione
• Il modello è obbligatorio per esercitare l’opzione: lo deve trasmettere il committente unitamente al prestatore.
• È necessario indicare dati contrattuali specifici relativi all’appalto o subappalto.
• Si può presentare una sola comunicazione per più contratti tra le stesse parti, compilando moduli distinti per ciascun contratto.
Effetti contabili
• Il corrispettivo viene pagato al prestatore al netto dell’IVA.
• Il committente versa l’IVA direttamente all’Erario, evitando che il prestatore la incassi senza versarla.
• Il prestatore resta responsabile solidale per l’imposta.
Aspetti positivi e criticità.
Tra gli aspetti positivi, gli operatori hanno segnalato:
• Contrasto all’evasione fiscale nel settore logistico e riduzione del rischio di frodi IVA.
• Semplificazione operativa: il nuovo perimetro supera vincoli difficili da accertare nella prassi (manodopera e beni del committente).
• Flessibilità: opzione esercitabile anche in fase di subappalto, favorendo gestione disallineata nella filiera.
Permangono alcune criticità:
• Incertezza sull’effettiva entrata in vigore: l’efficacia definitiva è subordinata all’autorizzazione UE ai sensi della Direttiva 2006/112/CE.
• Obblighi procedurali e comunicativi: necessità di predisporre contratti, adeguare sistemi gestionali e trasmettere la comunicazione entro termini certi.
• Responsabilità solidale: il prestatore non ha esenzione, resta co-responsabile per la corretta applicazione del regime.
E’ pertanto opportuno che le aziende del settore
1. Analizzino i contratti in essere: identificare appalti/subappalti tra imprese di trasporto e logistica.
2. Valutino la convenienza pratica dell’opzione: bilanciando rischi, complessità operativa e vantaggi fiscali.
3. Aggiornino i sistemi contabili al fine di gestire correttamente le fatture “reverse charge” e i flussi IVA.
4. Trasmettano tempestivamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato del 28 luglio 2025.
5. Monitorino l’evoluzione normativa e l’eventuale autorizzazione UE, per passare eventualmente al regime strutturale una volta operativo.
Quanto alle reazioni del sistema Confindustria, Assologistica, ha espresso forte apprezzamento per l’approvazione delle norme sulla disciplina del reverse charge nella Legge di Bilancio 2025. L’associazione ha ringraziato il Governo e il Parlamento per aver accolto le proposte normative elaborate nel corso dell’ultimo anno. Assologistica ritiene che le nuove misure rappresentino un evidente miglioramento legislativo, in grado di ridurre significativamente i rischi di contestazioni per abusi o frodi da parte delle imprese che decideranno di applicarle. In particolare, viene apprezzato l’introduzione di meccanismi trasparenti che permettono al committente di recuperare l’IVA nel caso in cui questa risulti indetraibile a seguito di una riqualificazione contrattuale. E' stato sottolineato che il reverse charge atipico rappresenta un intervento strategico per il settore: consente di contrastare le irregolarità fiscali, tutelare il gettito IVA e restituire maggiore trasparenza alla filiera logistica. Il ruolo di Confindustria con Assologistica è stato cruciale nel confronto istituzionale, fino all’approvazione del modello di comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025.