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Documento - 15/12/2025

Salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà: risposta alla Consultazione della Commissione Europea sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato

Confindustria ha partecipato alla consultazione con la risposta allegata, predisposta insieme da Area Politiche Fiscali, Area Affari Legislativi e Regionali, Area Diritto d’Impresa e Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca

A fine agosto 2025, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica (di seguito, Consultazione) finalizzata a raccogliere osservazioni sulla revisione (prevista entro la fine del 2026) degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (di seguito, Orientamenti), che disciplinano le condizioni di compatibilità con la normativa europea degli aiuti di Stato concessi alle imprese non finanziarie in difficoltà.

Si ricorda che, ai sensi degli Orientamenti, un’impresa è considerata “in difficoltà” quando, in assenza di un intervento statale, risulta quasi certamente destinata al collasso economico nel breve o medio termine; tale condizione può essere rilevata attraverso indicatori quali una perdita rilevante del capitale sociale o dei fondi propri, oppure l’avvio di una procedura concorsuale per insolvenza. Gli Orientamenti chiariscono, inoltre, che una PMI costituita da meno di tre anni non può essere qualificata come impresa in difficoltà, salvo nei casi di insolvenza.

Con la Consultazione, oltre alla questione attinente all’eventuale estensione al settore siderurgico, la Commissione ha inteso affrontare altre due principali questioni:

  • criteri rilevanti ai fini della qualifica di “impresa in difficoltà” - secondo la Commissione, tali criteri potrebbero produrre l’effetto indesiderato di ricomprendere nella definizione imprese che, in ragione del proprio modello di crescita, soddisfano formalmente i parametri previsti pur non versando in una reale situazione di difficoltà (ad es. start-up che presentano elevati costi iniziali di sviluppo).
  • concetto di “fondi propri” - il termine, impiegato nella definizione di impresa in difficoltà come parametro rispetto al quale valutare le perdite accumulate da una società, non è attualmente definito negli Orientamenti e, secondo la Commissione, questo potrebbe generare incertezze.

Confindustria ha partecipato alla consultazione con la risposta allegata - predisposta congiuntamente dalle Aree

Politiche Fiscali, Affari Legislativi e RegionaliDiritto d’Impresa e Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca - osservando che:

  • in ordine ai criteri rilevanti per la qualifica di “impresa in difficoltà”, l’attuale esenzione triennale per le PMI non riflette le peculiarità strutturali delle start-up, che nei primi anni presentano    fisiologiche perdite operative, ricavi limitati e ingenti investimenti. Trattandosi di elementi tipici dei modelli di crescita innovativi e non di effettive difficoltà economico-finanziarie, occorrerebbe estendere l’esenzione da tre a dieci anni, includendo così anche la fase di scale-up, spesso superiore ai cinque anni;
  • in ordine al concetto di “fondi propri”, risulta condivisibile la proposta della Commissione di utilizzare il termine “equity”, già impiegato nella versione inglese degli Orientamenti.

Infine, considerato che il diritto concorsuale nazionale, in linea con il favor del legislatore europeo per la ristrutturazione, considera l’insolvenza un presupposto anche per l’accesso a strumenti di risanamento, per Confindustria sarebbe opportuno chiarire se un’impresa in stato di insolvenza che accede a procedure di ristrutturazione e non di liquidazione debba comunque qualificata come “in difficoltà” ai sensi degli Orientamenti.

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