L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in data 22 dicembre, il parere richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0., disciplinato dal DM del 23 luglio 2024, n. 268 in attuazione dell’articolo 1, comma 2 del DL 9 dicembre 2023, n. 181.
Si ricorda, in estrema sintesi, che il meccanismo dell’Energy Release 2.0 prevede:
Nel parere dell’OIC sono indicate le condizioni (valide per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC) che consentono alle imprese energivore di iscrivere nel conto economico dell’esercizio 2025 il beneficio connesso all’anticipazione ricevuta, qualora decidano di trasferire a terzi gli obblighi contrattuali.
L’OIC ha chiarito che:
- il diritto a percepire il beneficio economico connesso all’anticipazione sorge nel momento in cui il GSE comunica all’energivoro l’esito della procedura di assegnazione
- e che, pertanto, la stipula del contratto di Energy Release nel corso del 2025 è condizione necessaria per confermare l’esistenza nel 2025 di tale diritto per l’impresa energivora
- qualora la società energivora decida di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato, deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di beneficio da attribuire al terzo delegato entro la data di formazione del bilancio 2025 (es. 31 marzo 2026).
L’OIC precisa inoltre che le predette condizioni per una stima attendibile si verificano qualora, entro la data di formazione del bilancio 2025, avvenga:
Al seguente link il comunicato stampa ed il parere inviato: