L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 22 dicembre la circolare n. 15/E, che affronta le novità introdotte nella disciplina fiscale delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza - ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa - dalle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 81 a 83, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e dal decreto delegato IRPEF (art.3, comma 1, lettera b), numero 3) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Si ricorda che con la legge di Bilancio 2025, sono stati introdotti degli obblighi di pagamento tracciabile per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei relativi rimborsi operati dai datori di lavoro. Tali obblighi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, si applicano anche alle spese di rappresentanza.
Con il successivo Decreto fiscale (decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84), in relazione alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente e d’impresa, l’obbligo della tracciabilità è stato limitato alle spese sostenute in occasione delle trasferte o missioni in Italia.
Tra i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 15/E, che accolgono le richieste avanzate da Confindustria, segnaliamo quanto segue:
- rimborsi delle spese per viaggi e trasporti diversi da quelli effettuati mediante taxi e NCC
(es. biglietti per trasporto di linea mediante autobus, treni, aerei, navi)
- nonché i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.
Inoltre, per effetto delle modifiche apportate del decreto collegato IRPEF dal 1° gennaio 2025 non concorrono alla formazione del reddito imponibile:
i) i rimborsi sotto forma di indennità chilometrica erogati nel caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale e calcolati secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato;
ii) i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte (sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale);
iii) i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta. Tale novità si applicano anche ai rimborsi relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente per trasferte e missioni effettuate all’interno del territorio comunale.