E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo correttivo Ires-Irpef, n. 192 del 19 dicembre 2025, che all'articolo 14 reca la norma transitoria sulla certificazione del Tax Control Framework, che si riporta in calce alla mail e che porta al 30 settembre 2026 il termine per produrre la certificazione, per le istanze presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.
Per quanto previsto all'articolo 20, il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così da far salve le istanze del 2024 e permettere l'invio di quelle del 2025. Tale previsione consente ai contribuenti che hanno già presentato l’istanza di adesione al regime, ovvero che intendano presentarla entro il periodo d’imposta 2025, di disporre di un termine più ampio per adempiere all’obbligo di certificazione, senza pregiudizio per la validità delle istanze stesse.
La proroga prevista appare di particolare rilevanza per le imprese interessate al regime di adempimento collaborativo, in quanto consente una gestione più sostenibile dei tempi di adeguamento e certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, fermo restando l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali previsti dalla disciplina.
Confindustria continuerà a monitorare l’evoluzione della prassi applicativa e fornirà tempestivi aggiornamenti, anche alla luce di eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito il testo dell'art.14
Art. 14
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto.
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.