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Documento - 22/12/2025

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, correttivo del Decreto Ires-Irpef, D.Lgs. n. 192/2024, sulla base della legge delega fiscale, Legge n. 111/2023, pubblicato in GU del 19 dicembre 2025

Interventi in materia di imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta di registro e successioni, oltre a modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e ai nuovi Testi unici tributari.

 

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19 dicembre è stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, che interviene in modo organico sull’ordinamento fiscale. Il Dlgs n. 192/2025 introduce un ampio pacchetto di interventi in materia di imposte sui redditi, fiscalità internazionale, imposta di registro e successioni, oltre a modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente e ai nuovi Testi unici tributari.

Le principali novità riguardano, innanzitutto, il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef e Ires), in continuità con il percorso di revisione avviato con il Dlgs n. 192/2024 e attuato sulla base della legge delega fiscale (legge n. 111/2023). Ulteriori modifiche di rilievo interessano la fiscalità internazionale, il comparto delle imposte indirette (successioni, donazioni e registro), lo Statuto dei diritti del contribuente, nonché i Testi unici in materia di sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria e normativa su versamenti e riscossione.

 

Redditi delle persone fisiche

In ambito Irpef, il legislatore è intervenuto sull’articolo 12 del Tuir, sostituendo il comma 4-ter e ampliando, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la platea dei familiari rilevanti ai fini fiscali. Oltre ai figli, sono ora ricompresi anche il coniuge, gli affiliati, gli affidati, nonché i fratelli e le sorelle conviventi, includendo altresì soggetti per i quali non spettano le detrazioni per carichi di famiglia, come i figli di età inferiore ai 21 anni (articolo 1).

 

Con la modifica dell’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), in tema di incentivi al posticipo del pensionamento, l’ambito applicativo viene esteso anche ai lavoratori iscritti alle forme “esclusive” dell’assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, a partire dal 2025, sono escluse dalla tassazione come redditi da lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo IVS presso l’assicurazione generale obbligatoria (articolo 2).

 

Reddito d’impresa

Sul fronte del reddito d’impresa, viene ulteriormente rafforzato il principio di derivazione dal risultato civilistico. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i soggetti Ires si realizza un ulteriore allineamento tra valori fiscali e valori contabili nella determinazione del reddito imponibile.

 

Il principio di derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili, viene esteso anche alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, e non più esclusivamente a quelle che adottano il bilancio in forma ordinaria.

 

È stato inoltre ampliato l’ambito di applicazione della disciplina relativa alle divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in occasione del cambiamento dei principi contabili. Le disposizioni si applicano ora anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, superando il precedente limite riferito ai soli casi di adozione di principi contabili differenti (articoli 3 e 7).

 

Per i bilanci relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2025 sono introdotte nuove regole sulla rilevanza fiscale delle correzioni di errori non significativi, con una semplificazione delle procedure ed estensione della disciplina anche all’Irap.

 

In particolare, per i soggetti sottoposti a revisione legale, gli errori contabili non rilevanti assumono efficacia fiscale ai fini Ires e Irap, a condizione che la correzione sia effettuata entro la chiusura dell’esercizio successivo a quello di errata rilevazione e prima dell’avvio formale di attività di controllo. Ai fini Irap è inoltre richiesto che il valore della produzione netta, sia nell’esercizio di correzione sia in quello di competenza originaria, non risulti negativo (articoli 4 e 7).

 

Operazioni straordinarie

Il decreto chiarisce l’interpretazione della disciplina del cosiddetto “realizzo controllato” (articolo 177, comma 2-ter, Tuir), applicabile al conferimento di partecipazioni, nel caso in cui la società conferita rientri tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir. Viene definito in modo più puntuale il criterio di calcolo della prevalenza del valore contabile delle partecipazioni rilevanti e precisata la nozione stessa di valore contabile (articolo 5).

 

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono inoltre che la disciplina delle scissioni mediante scorporo si applichi alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, includendo anche le ipotesi in cui la società beneficiaria sia già esistente. Si ricorda che, nelle scissioni con scorporo, le partecipazioni della società beneficiaria sono attribuite direttamente alla società scissa e non ai soci.

 

Aiuti di stato

Con la modifica all’articolo 4 del Dlgs n. 209/2023, viene chiarito che le misure fiscali compatibili con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, riconosciute a lavoratori autonomi e imprenditori con sede o stabile organizzazione in Italia, rilevano esclusivamente se qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, escludendo le misure di carattere generale. Il riferimento agli “incentivi” è sostituito da quello più ampio alle “misure fiscali”, includendo anche gli aiuti di ristoro per calamità naturali (articolo 8).

 

Fiscalità internazionale. Global Minimum Tax.

 

Con modifiche agli articoli 34, 51 e 54 del Dlgs n. 209/2023, attuativo della direttiva (UE) 2022/2523, sono introdotte novità nella disciplina della global minimum tax, riguardanti il calcolo dell’imposizione integrativa per Paese, l’introduzione di nuove sanzioni per violazioni degli obblighi informativi e aggiornamenti in materia di imposte anticipate, differite e immobilizzazioni trasferite (articolo 9).

 

Fiscalità internazionale. Convenzioni contro le DDII

L’articolo 10 disciplina le ipotesi di sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. In caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato estero, la sospensione opera con pari decorrenza e durata anche nell’ordinamento italiano ed è comunicata tramite canali diplomatici e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Durante il periodo di sospensione si applicano le ritenute domestiche previste dall’ordinamento italiano, senza sanzioni né interessi per la maggiore imposta derivante dalla mancata applicazione delle aliquote convenzionali. Ai residenti italiani che subiscano maggiori ritenute estere è riconosciuto un credito d’imposta entro il limite della minore ritenuta convenzionale (articolo 10).

 

Il Dlgs n. 192/2025 introduce inoltre modifiche in materia di imposta di registro, successioni e donazioni, Statuto dei diritti del contribuente e nuovi Testi unici tributari.

 

Imposte indirette

In tema di successioni, donazioni e imposta di registro, viene rivista la disciplina della base imponibile. L’aggiornamento dei coefficienti per rendite, pensioni vitalizie e usufrutti, basato sul tasso legale, è demandato a decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, semplificando la procedura e attribuendo la competenza ad atti di natura amministrativa (articolo 11).

 

Statuto dei diritti del contribuente

Sono introdotte modifiche alla legge n. 212/2000, in particolare in materia di interpello probatorio per i gruppi Iva, con la sostituzione del riferimento all’interpello probatorio con quello allo specifico interpello volto alla valutazione delle condizioni per l’applicazione di regimi opzionali (articolo 12).

Viene rafforzato il contraddittorio preventivo, chiarendo che il termine di 60 giorni per le controdeduzioni e l’accesso al fascicolo è unitario. È inoltre estesa l’autotutela obbligatoria agli atti sanzionatori e ampliata la platea dei soggetti ammessi alla consulenza giuridica. È infine disciplinata l’inammissibilità dell’interpello successivo alla consultazione semplificata e previsto un contributo per le istanze più complesse (articolo 13).

 

Adempimento collaborativo

Per i periodi d’imposta 2024 e 2025 è prevista, in via transitoria, la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo anche senza la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, ferma restando la necessità di produrla entro il 30 settembre 2026 (articolo 14).

 

Riscossione

La disciplina degli ufficiali della riscossione viene riorganizzata, con nuovi criteri di nomina, requisiti più chiari e competenza estesa a livello nazionale. Restano valide le abilitazioni conseguite fino al 31 dicembre 2024; la nomina spetta al rappresentante legale dell’agente della riscossione, mentre la revoca resta di competenza prefettizia (articolo 15).

 

Dogane

In materia di accise e imposte doganali, vengono recepite le indicazioni della Corte costituzionale, limitando la confisca obbligatoria ai casi di mancato pagamento integrale dei tributi dovuti. In caso di confisca amministrativa già disposta, è prevista la restituzione delle merci previo pagamento delle somme dovute (articolo 16). È inoltre riorganizzata la disciplina delle aliquote sul gas naturale senza variazioni degli importi (articolo 17).

 

Testi unici tributari

Sono introdotte modifiche ai nuovi Testi unici, in particolare in materia di sanzioni, con l’estensione del ravvedimento speciale alle ritenute e imposte sostitutive su redditi finanziari, a determinate condizioni. In tema di tributi erariali minori è confermata la spettanza alla Regione Siciliana dell’imposta R.C.A. In ambito di giustizia tributaria sono aggiornate le regole sulla competenza territoriale e sul deposito degli atti. Infine, nel Testo unico su versamenti e riscossione è prevista la possibilità di proporre opposizione agli atti dell’esecuzione forzata tributaria secondo le regole del codice di procedura penale (articolo 18).


 

 

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