In linea con quanto anticipato nella nostra precedente news, la legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (“DL Fiscale”), approvata con la legge n. 88 del 22 maggio 2026, ha definitivamente confermato l’eliminazione del vincolo geografico previsto dal comma 427 della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che subordinava l’accesso all’iperammortamento all’acquisto di beni prodotti nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
La soppressione della condizione originaria consente quindi l’applicazione dell’iperammortamento anche ai beni prodotti in Paesi extra-UE, ampliando in modo significativo la platea dei beni agevolabili e superando una delle principali criticità segnalate dagli operatori.
Resta tuttavia ferma l’eccezione prevista per i moduli fotovoltaici. Il decreto non interviene infatti sul comma 429, lettera b), della legge di Bilancio 2026, che continua a subordinare l’agevolazione degli impianti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare all’utilizzo di specifiche tipologie di moduli prodotti nell’Unione europea.
In sede di conversione viene altresì chiarito il trattamento dell’iperammortamento ai fini del concordato preventivo biennale. Viene espressamente stabilito che nella determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi, non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante (c.d. Iperammortamento).