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Documento - 01/07/2026

Circolare Agenzia Entrate n.3/E del 24 giugno 2026: nuovi chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per aumenti contrattuali e sulle indennità per il lavoro festivo, notturno e in turno

Il nuovo atto fornisce, attraverso le FAQ, ulteriori indicazioni operative dopo i primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso. I chiarimenti ampliano il perimetro applicativo delle agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle due agevolazioni irpef introdotte conll’articolo 1, commi 7, 10 e 11, della legge di Bilancio 2026, legge n. 199/2025 - aumenti dei rinnovi contrattuali e sulle indennità per lavoro festivo notturno e in turno - con la Circolare 3 del 2026, con cui fornisce ulteriori precisazioni, attraverso le FAQ, in merito all’applicazione delle agevolazioni, fornendo ulteriori indicazioni operative dopo i primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 2/E del 24 febbraio scorso.

Come noto la disciplina prevede due distinti regimi agevolati. Il primo consiste in un’imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La misura riguarda i lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro. Il secondo regime prevede  un’imposta sostitutiva del 15% sulle componenti del salario riferite a indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni, corrisposte nel 2026 entro il limite di 1.500 euro annui. L’agevolazione spetta ai lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro nel 2025.

I chiarimenti ampliano il perimetro applicativo delle agevolazioni fiscali introdotte per gli aumenti retributivi e per le indennità legate al lavoro notturno, festivo e a turni, confermando alcune osservazioni e interpretazioni già espresse da Confindustria.

La nuova circolare Entrate si sofferma e chiarisce i seguenti dubbi:

 

A) aumenti contrattuali 

1) Indennità di cassa

2) Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente

3) Superminimo assorbibile

4) Ferie, gratifica feriale e festività soppresse

 

B) indennità per lavoro festivo, notturno e in turno

1) Maggiorazione domenicale

2) Part-time

3) Straordinario festivo o notturno

4) Indennità di reperibilità

5) Indennità di pernottamento

6) caso dell'assenza di CCNL

7) Lavoratori impatriati e docenti/ricercatori

 

Per ogni quesito l'AdE riporta quanto già affermato nella precedente Circolare 2 di febbraio e infine dà la risposta.

Di seguito una sintesi. La Circolare 3 e anche la precedente 2 sono allegate. 

 

A) Aumenti contrattuali

1) Indennità di cassa

Quesito: Gli incrementi delle indennità di cassa e di altre indennità mensili previste dal CCNL possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%?

Secondo la Circolare n. 2/E: 

“in considerazione del dettato normativo, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).”

Risposta AdE
L’imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli incrementi delle indennità mensili (es. indennità di cassa) poiché confluiscono nella retribuzione ordinaria.

 

2) Incrementi retributivi con decorrenza economica antecedente

Quesito: L’aliquota del 5% si applica anche agli aumenti riferiti ad anni precedenti ma pagati nel 2026?

Secondo la Circolare n. 2/E:

“l’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa allargato, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026. Sono esclusi, quindi, dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Nondimeno, si ritiene che, qualora l’erogazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025, 2026, in virtù di previsioni contrattuali, sia distribuita in più anni, l’imposta sostitutiva si applichi comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.

Risposta AdE del 24 giugno:
Sono agevolabili tutti gli incrementi corrisposti nel 2026, anche se riferiti ad annualità precedenti; restano escluse le somme corrisposte “una tantum”.

 

3) Superminimo assorbibile

Quesito: Il superminimo individuale assorbito dagli aumenti del CCNL beneficia dell’imposta sostitutiva?

Circolare n. 2/E (citazione integrale)

“gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, si ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi”.

Risposta AdE in Circ.3/E 24 giugno:
Sì, anche se il superminimo deriva da un accordo individuale e non dal CCNL, l’agevolazione si applica per la sua natura retributiva.

 

4) Ferie, gratifica feriale e festività soppresse

Quesito: l’agevolazione del 5% si applica anche a ferie, gratifica feriale e festività soppresse?

Secondo la Circolare n. 2/E:

“in considerazione del dettato normativo, si ritiene che l’agevolazione si applichi ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Sono, altresì, inclusi nell’applicazione dell’imposta sostitutiva gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio).”

Risposta AdE in circ. 3/E:
L’agevolazione si estende anche alla retribuzione delle ferie, ai ROL/PAR, alle festività soppresse, alla gratifica feriale e al trattamento del 4 novembre.

 

B) Indennità lavoro festivo, nottunro e in turno

1) Maggiorazione domenicale

Quesito: la maggiorazione per il lavoro domenicale è agevolata anche se la domenica non coincide con il riposo settimanale?

Secondo la Circolare n. 2/E:

“stante il tenore letterale della norma, il ‘riposo settimanale’ è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica”.

Risposta AdE:
Sì. La maggiorazione domenicale beneficia comunque dell’imposta sostitutiva del 15%, poiché la domenica è sempre giorno festivo.

 

2) Part-time

Quesito: 
Il lavoro supplementare del part-time verticale nei giorni non lavorati beneficia del 15%?

Secondo la Circolare n. 2/E:

“stante il tenore letterale della norma, il ‘riposo settimanale’ è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica”.

Risposta AdE:
L’agevolazione spetta solo se il lavoro è svolto nel giorno di riposo contrattuale. Non si applica al semplice lavoro supplementare o alle clausole elastiche.

 

3) Straordinario festivo o notturno

Quesito: Lo straordinario festivo o notturno beneficia dell’imposta sostitutiva?

Secondo la Circolare n. 2/E: 

“le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Sono, difatti, interessati dalla disciplina in esame esclusivamente gli importi ‘aggiuntivi’ collegati agli istituti richiamati, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario”.

Risposta AdE:
Si. L’imposta sostitutiva del 15% si applica all’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario festivo o notturno.

 

4) Indennità di reperibilità

Quesito: la reperibilità è agevolata anche senza intervento effettivo del lavoratore?

Secondo la Circolare n. 2/E: 

“nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione” al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni."

Risposta AdE
Sì. L’agevolazione spetta anche se il lavoratore non viene chiamato a intervenire.

 

5) Indennità di pernottamento

Quesito: l’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito beneficia del 15%?

Non vi è una specifica citazione della circolare n. 2/E; la risposta si fonda direttamente sull’interpretazione del CCNL Credito.

Risposta AdE
Sì. L’indennità di pernottamento è agevolata in quanto compenso aggiuntivo collegato all’organizzazione del lavoro notturno.

 

6) caso dell'assenza di CCNL

Quesito: le agevolazioni spettano se il rapporto di lavoro non è regolato da un CCNL?

SEcondo la Circolare n. 2/E:

“l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026”..."escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali”.

Risposta AdE: 
No. In assenza di un CCNL applicato al rapporto di lavoro le imposte sostitutive non sono applicabili.

 

7) Lavoratori impatriati e docenti/ricercatori

Quesito: Come si coordinano le imposte sostitutive con i regimi agevolati per impatriati e ricercatori?

secondo la Circolare n. 2/E: 

“...l’aumento contrattuale riguardi i redditi di lavoratori dipendenti che godono del regime agevolativo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori impatriati, si ritiene che la misura agevolativa in commento si applichi alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale”.

Risposta AdE:
L’Agenzia rettifica il precedente chiarimento: le somme assoggettate a imposta sostitutiva del 5% o del 15% sono tassate sull’intero importo, senza applicare le riduzioni previste dai regimi impatriati o ricercatori. Solo se il lavoratore rinuncia all’imposta sostitutiva tornano applicabili le ordinarie agevolazioni fiscali.  

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