Il REG. introduce un nuovo quadro di protezione strutturale del mercato siderurgico europeo, che dal 1° luglio 2026 sostituisce il precedente regime di salvaguardia in vigore dal 2019 concepito come temporaneo ed emergenziale
Il 24 giugno u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il Regolamento (UE) 2026/1384, che introduce un nuovo quadro di protezione strutturale del mercato siderurgico europeo. Il provvedimento, applicabile dal 1° luglio 2026, sostituisce il regime di salvaguardia in vigore dal 2019 e segna il passaggio da una misura concepita come temporanea ed emergenziale a un sistema permanente di gestione delle importazioni siderurgiche. Il nuovo assetto si basa su contingenti tariffari e volumi di importazione rivisti, dazi fuori quota rafforzati e obblighi di tracciabilità dell’origine dell’acciaio, con l’obiettivo di contrastare la sovraccapacità globale, tutelare la base industriale europea e accompagnare la transizione del settore verso modelli produttivi più sostenibili.
Contenuti del nuovo sistema:
- Contingenti tariffari e volumi di importazione. La nuova disciplina introduce contingenti tariffari (tariff-rate quotas – TRQ) su volumi di importazione fissati complessivamente a 18,35 milioni di tonnellate, gestiti su base trimestrale, per 28 categorie di prodotti siderurgici classificati nei Cap. NC 72 e 73. Entro tali volumi le importazioni potranno accedere al mercato unionale senza applicazione di dazi aggiuntivi.
- Dazio fuori quota rafforzato. Le importazioni extra quota sono soggette a un dazio del 50% ad valorem, rispetto al 25% del regime precedente. L’intervento mira a ridurre il rischio di deviazione dei flussi commerciali verso il mercato europeo.
- Ambito geografico esteso. Il regime si applica anche ai Paesi terzi beneficiari di accordi di libero scambio o preferenze tariffarie, con esclusione di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, pienamente integrati nel mercato interno UE.
- Introduzione del criterio “melt & pour”. Dal 1° ottobre 2026 sarà operativo il criterio del Paese di fusione e colata, che impone la dichiarazione del luogo in cui l’acciaio è stato originariamente fuso e colato. La misura rafforza la tracciabilità delle catene di approvvigionamento e mira a contrastare pratiche elusive basate su trasformazioni minime in Paesi diversi da quello di produzione primaria. In tale contesto, è in corso una consultazione della Commissione europea, aperta fino al 2 luglio 2026, finalizzata a raccogliere il contributo degli stakeholder e individuare le evidenze documentali idonee a garantire affidabilità e verificabilità dei dati, con particolare attenzione alla sostenibilità degli obblighi per le PMI.
- Poteri di attuazione e gestione della Commissione. La disciplina attribuisce alla Commissione europea ampi poteri di attuazione mediante atti esecutivi e delegati, nonché funzioni di gestione e adattamento del sistema. In particolare, la Commissione è competente alla ripartizione dei contingenti per Paese esportatore: la disciplina applicativa sarà definita mediante atti esecutivi di prossima adozione. Inoltre, potrà modificare i volumi complessivi entro un range tra 14,4–22,2 milioni di tonnellate, assicurando flessibilità operativa entro limiti quantitativi predeterminati. La Commissione può altresì attivare misure di salvaguardia bilaterali verso Paesi terzi con accordi di libero scambio, intervenendo in funzione correttiva rispetto a possibili perturbazioni degli equilibri commerciali. Infine, è competente a definire le prove per la certificazione del Paese di fusione e colata a fini di tracciabilità e prevenzione di fenomeni elusivi.
- Monitoraggio e revisioni del sistema. Il regime è accompagnato da un meccanismo strutturato di monitoraggio e revisioni periodiche. Sono previste specifiche scadenze: - entro il 31 dicembre 2026: valutazione di possibile estensione del regime ad ulteriori categorie di prodotti; - entro giugno 2027 e successivamente a cadenza biennale: revisione dell’ambito applicativo e valutazione dell’inclusione di prodotti a valle contenenti acciaio; - entro giugno 2028: verifica dell’utilizzo del criterio melt & pour come requisito di accesso ai contingenti; - entro giugno 2029 e successivamente a cadenza triennale: valutazione complessiva dell’efficacia del regolamento.
Si allega uno schema comparativo di Confindustria, che mette a confronto il regime di salvaguardia vigente fino al 30 giugno 2026 con il nuovo sistema di contingenti tariffari (TRQ), evidenziandone le principali differenze sotto il profilo della struttura, del livello di protezione, della flessibilità operativa e della logica di intervento.