Dal 1° luglio 2026 è operativo il sistema informatico predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nella fase di affidamento dei contratti pubblici.
La nuova funzionalità dà concreta attuazione al meccanismo introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici), che ha modificato l’Allegato II.4 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, collegando il sistema di qualificazione non soltanto alla presenza di requisiti organizzativi, professionali e tecnologici, ma anche alla capacità dell’amministrazione di concludere tempestivamente le procedure di affidamento.
Occorre distinguere le due decorrenze. L’obbligo di monitorare semestralmente l’efficienza decisionale opera, per espressa previsione dell’art. 11, comma 4-bis, dell’Allegato II.4, a decorrere dal 1° gennaio 2025. Dal 1° luglio 2026 è invece divenuto operativo il sistema informatico attraverso il quale ANAC procede alla rilevazione automatizzata dell’indicatore e alla gestione degli eventuali piani di riorganizzazione.
La disciplina assume particolare rilievo perché il superamento della soglia di 160 giorni determina specifici obblighi organizzativi nei confronti dell’Autorità, mentre il contenimento del tempo medio entro 115 giorni può produrre effetti premiali nell’ambito della qualificazione. La questione può essere articolata nei seguenti punti salienti:
1. Il fondamento normativo e il rapporto con la qualificazione
Il riferimento principale è rappresentato dall’art. 11 dell’Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.lgs. n. 209/2024.
Il comma 4-bis dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate monitorino, con cadenza semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento.
Il parametro individuato dal legislatore è essenzialmente temporale: viene considerato il tempo medio intercorrente tra il termine fissato per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.
La previsione deve essere letta congiuntamente all’art. 11, comma 2, lettera b-ter), dell’Allegato II.4, che inserisce l’efficienza decisionale rispetto alla fase di affidamento tra i requisiti premianti rilevanti ai fini della qualificazione.
La scelta del legislatore determina quindi un’evoluzione del sistema. La qualificazione non fotografa soltanto le risorse disponibili e la capacità organizzativa astratta dell’amministrazione, ma prende in considerazione anche un risultato concretamente misurabile dell’attività contrattuale: il tempo impiegato per giungere dalla scadenza delle offerte alla stipulazione del contratto.
La previsione presenta inoltre un evidente collegamento con l’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, relativo al principio del risultato, secondo cui le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. Il perimetro delle procedure considerate
Non tutte le procedure gestite dalla stazione appaltante concorrono alla determinazione dell’indicatore.
Secondo le regole definite da ANAC, anche sulla base del documento tecnico approvato con deliberazione n. 236 del 3 giugno 2025, vengono prese in considerazione esclusivamente le procedure aperte i cui bandi siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025, con esclusione degli accordi quadro e delle convenzioni.
Nel perimetro possono rientrare i CIG relativi a procedure già stipulate, aggiudicate oppure ancora in corso, secondo le regole di calcolo e gli eventuali meccanismi convenzionali individuati dall’Autorità.
La delimitazione del campione assume particolare importanza. Il valore visualizzato dal sistema non rappresenta, infatti, la durata media di tutte le procedure di acquisto dell’amministrazione, ma uno specifico indicatore costruito secondo il perimetro normativo e metodologico definito per la qualificazione.
Per questa ragione, il dato deve essere interpretato come un indicatore regolatorio della capacità decisionale della stazione appaltante e non come una misurazione generale della durata di ogni forma di affidamento.
3. Il metodo di calcolo dell’efficienza decisionale
In termini generali, per ciascun CIG rilevante viene determinata la differenza in giorni tra i) la data originaria di scadenza per la presentazione delle offerte e ii) la data di stipula del contratto.
L’indicatore complessivo è costituito dalla media dei tempi rilevati sulle procedure comprese nel perimetro.
Particolare attenzione deve essere prestata al carattere “originario” della data di scadenza delle offerte. Le eventuali proroghe intervenute successivamente non spostano, ai fini dell’indicatore, il dies a quo utilizzato per il calcolo. Ne deriva che anche una proroga dei termini intervenuta durante la procedura può incidere sul tempo complessivamente rilevato ai fini dell’efficienza decisionale.
ANAC ha inoltre disciplinato specificamente le ipotesi nelle quali la stazione appaltante svolga la procedura per conto di altri soggetti e quelle nelle quali non sia ancora disponibile la data di stipula, prevedendo criteri convenzionali destinati a rendere comunque utilizzabile il dato.
Il sistema deve quindi essere letto nel suo complesso: il parametro fondamentale rimane il tempo necessario per arrivare alla stipula, ma il dato può essere oggetto degli adattamenti tecnici necessari per rendere confrontabili situazioni procedurali differenti.
4. Il superamento dei 160 giorni e il piano di riorganizzazione
La prima soglia prevista dall’art. 11 dell’Allegato II.4 è quella dei 160 giorni.
Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a tale valore, la stazione appaltante o la centrale di committenza qualificata è tenuta a comunicare tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione.
Il piano non costituisce un adempimento meramente dichiarativo. Deve individuare le cause che hanno determinato l’allungamento delle procedure e indicare le misure necessarie per ridurne la durata, unitamente agli obiettivi temporali di miglioramento.
La normativa richiama, in particolare, possibili interventi sulla riorganizzazione del personale, sul potenziamento della formazione specialistica e sull’utilizzo degli strumenti digitali.
Il piano deve inoltre individuare una data entro la quale la stazione appaltante prevede di ricondurre il proprio tempo medio al di sotto della soglia di 160 giorni.
ANAC valuta, in contraddittorio con l’amministrazione, l’efficacia delle misure proposte rispetto all’obiettivo di riduzione dei tempi e può proporre una rimodulazione del piano.
Il sistema assume pertanto una funzione non soltanto di misurazione, ma anche di correzione organizzativa: l’indicatore quantitativo superiore alla soglia determina l’obbligo di individuare le ragioni del ritardo e di intervenire sui processi interni che lo hanno prodotto.
Particolare rilievo assume l’art. 11, comma 4-ter, dell’Allegato II.4: la mancata comunicazione ad ANAC del piano di riorganizzazione, quando dovuto, oppure la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause del ritardo costituiscono gravi violazioni ai sensi dell’art. 63, comma 11, del Codice.
Quest’ultima disposizione attribuisce ad ANAC poteri sanzionatori nell’ambito del sistema di qualificazione e, nei casi più gravi, consente anche la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.
5. La soglia dei 115 giorni e il meccanismo premiale
Accanto alla soglia “critica” dei 160 giorni, il legislatore ha previsto una seconda soglia, pari a 115 giorni, collegata al sistema premiale.
L’art. 11, comma 2, lettera b-ter), dell’Allegato II.4 contempla infatti l’efficienza decisionale tra i requisiti premianti della qualificazione.
Il sistema ANAC consente di rilevare automaticamente il contenimento del tempo medio entro la soglia prevista e di attribuire, quando ne ricorrono i presupposti, il relativo punteggio.
Nel modello di qualificazione definito dall’Autorità l’efficienza decisionale può assumere un peso significativo, con un punteggio massimo pari a 7 punti.
Il meccanismo presenta quindi una struttura articolata su due livelli:
Tra le due soglie si colloca una fascia nella quale non scatta l’obbligo di riorganizzazione previsto per il superamento dei 160 giorni, ma non si raggiunge il livello di efficienza richiesto per beneficiare pienamente del meccanismo premiale.
6. Il sistema informatico e il ruolo della BDNCP
L’elemento operativo introdotto dal 1° luglio 2026 è rappresentato dalla digitalizzazione del procedimento.
Il nuovo strumento è inserito nel sistema di qualificazione e utilizza i dati disponibili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, BDNCP.
Il sistema consente alla stazione appaltante di visualizzare il valore dell’efficienza decisionale espresso in giorni e di consultare i dati di dettaglio utilizzati per il calcolo, compresi i CIG rilevanti e le principali informazioni temporali associate alle singole procedure.
La disponibilità dei dati nella BDNCP assume quindi una funzione ulteriore rispetto agli obblighi di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti: le informazioni trasmesse attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale concorrono direttamente alla valutazione della capacità organizzativa della stazione appaltante.
Ne deriva l’esigenza di assicurare la completezza e la correttezza dei dati trasmessi, con particolare riferimento alle date di scadenza delle offerte, aggiudicazione e stipula e alle altre informazioni utilizzate dal sistema.
ANAC ha messo a disposizione specifiche Indicazioni operative e un Formulario in formato Excel per la predisposizione e la trasmissione del piano di riorganizzazione.
Nel corso di luglio 2026 il formulario è stato inoltre aggiornato mediante l’introduzione di una sezione iniziale destinata alle eventuali dichiarazioni dell’amministrazione in relazione agli esiti del monitoraggio. L’aggiornamento non ha comportato la necessità di ripresentare i piani già validamente trasmessi.
7. Le conseguenze organizzative per le stazioni appaltanti
Il nuovo sistema rende opportuno considerare l’efficienza decisionale come un indicatore da presidiare stabilmente e non soltanto al momento della verifica della qualificazione.
La rilevazione semestrale consente infatti di individuare progressivamente le procedure che incidono maggiormente sulla media e, quindi, di ricostruire le cause organizzative dei ritardi.
Possono assumere rilievo, a seconda delle caratteristiche della singola amministrazione, i tempi necessari per la nomina e l’attività delle commissioni giudicatrici, la verifica delle offerte, i controlli sui requisiti, la gestione documentale, i rapporti tra RUP e strutture amministrative, la fase intercorrente tra aggiudicazione e stipula e, più in generale, l’organizzazione interna del processo di affidamento.
La rilevazione automatica attraverso la BDNCP rafforza inoltre il collegamento tra qualificazione, digitalizzazione e organizzazione. La qualità del dato inserito nell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale non rappresenta più soltanto un requisito di corretta gestione della singola procedura, ma può produrre effetti sulla rappresentazione complessiva dell’efficienza della stazione appaltante.
Per le amministrazioni qualificate appare pertanto opportuno affiancare al monitoraggio ANAC un controllo interno periodico dei tempi delle procedure, in modo da individuare eventuali criticità prima che la media semestrale superi la soglia prevista dalla normativa.
La disciplina introdotta dal Correttivo configura un sistema nel quale la qualificazione tende progressivamente a parametrare e misurare non soltanto quali risorse e competenze possieda la stazione appaltante, ma anche come tali risorse vengano utilizzate e in quali tempi conducano alla conclusione dell’affidamento. Il nuovo sistema informatico ANAC operativo dal 1° luglio 2026 costituisce lo strumento attraverso il quale quest'ultomo parametro diventa effettivamente misurabile, verificabile e, nei casi previsti, rilevante ai fini degli obblighi di riorganizzazione e del riconoscimento della premialità.