È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 182 del 7 agosto 2026, la Legge 4 agosto 2026, n. 142, che converte, con modifiche, il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, contenente misure urgenti in materia di sport, organizzazione di grandi eventi ed efficacia dei documenti di identità.
Sia la legge di conversione sia le disposizioni introdotte nel corso dell’iter parlamentare sono entrate in vigore l’8 agosto 2026.
Il provvedimento include diverse norme di rilievo per il comparto turistico, con particolare attenzione alla sicurezza delle piscine all’interno delle strutture ricettive, alla gestione dei grandi eventi sportivi e religiosi e alla regolamentazione dei documenti di identità.
Segnaliamo, in particolare, le seguenti disposizioni:
1. Rafforzati gli obblighi di sicurezza per le piscine
L'articolo 4-bis introduce una disciplina immediatamente efficace per le piscine pubbliche e per quelle private aperte al pubblico o destinate a un uso collettivo.
La norma si applica, tra l'altro, alle piscine presenti presso:
La disposizione stabilisce che il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni o altri materiali utilizzati al medesimo scopo, debbano essere progettati in modo da evitare qualsiasi rischio di aspirazione, intrappolamento o effetto ventosa che possa compromettere la sicurezza dei bagnanti.
In caso di mancato rispetto di tali requisiti, è prevista la chiusura immediata della piscina, che resterà in vigore fino all'eliminazione delle criticità e al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste.
La normativa non prevede periodi di transizione, diffide preventive o termini per l'adeguamento. Gli obblighi sono quindi efficaci fin da subito.
Rimangono comunque applicabili tutte le ulteriori prescrizioni e responsabilità previste dalle normative nazionali e regionali in materia di sicurezza, gestione e manutenzione degli impianti natatori.
La legge non individua specifici standard tecnici, procedure uniformi per la certificazione della conformità, soggetti incaricati dei controlli o modalità per la riapertura degli impianti. Per la verifica della sicurezza assumono pertanto particolare rilevanza la normativa regionale di riferimento e gli standard tecnici di settore, tra cui le norme UNI EN 13451-3 e UNI 10637, fermo restando l'obbligo di garantire l'effettiva sicurezza dell'intero sistema.
Si raccomanda alle strutture dotate di piscina di:
È importante evidenziare che il rispetto delle caratteristiche tecniche dei singoli componenti potrebbe non essere sufficiente: la norma richiede infatti che sia l'intero impianto, nel suo complesso, a garantire l'effettiva prevenzione dei fenomeni di aspirazione e intrappolamento.
Il provvedimento prevede inoltre uno stanziamento di 4,725 milioni di euro per il 2026 destinato all'adeguamento dei sistemi di ricircolo delle sole piscine pubbliche. Le piscine private appartenenti alle strutture turistiche restano escluse dal finanziamento e dovranno pertanto sostenere autonomamente le eventuali spese di adeguamento.
Infine, si precisa che la legge non introduce alcun obbligo generalizzato di utilizzo della cuffia per gli utenti delle piscine.
2. UEFA EURO 2032: interventi infrastrutturali e garanzie di trasparenza
L'articolo 1 potenzia il ruolo del Commissario straordinario incaricato di coordinare e accelerare la realizzazione delle opere necessarie per ospitare UEFA EURO 2032, con particolare riferimento agli impianti sportivi e alle infrastrutture collegate all'evento.
La legge rafforza inoltre le tutele in materia di trasparenza e legalità, stabilendo che eventuali poteri derogatori non possano incidere sulle norme anticorruzione e prevedendo il coinvolgimento dell'ANAC nelle attività di vigilanza.
Gli interventi programmati potranno avere ricadute positive anche sul territorio, contribuendo a migliorare mobilità, accessibilità e capacità ricettiva delle città interessate, con potenziali benefici per le imprese turistiche e l'indotto legato alla manifestazione.
3. Documento d’identità provvisorio e utilizzo delle carte d’identità cartacee
L'articolo 11 introduce alcune novità in materia di documenti d'identità. Fino al 31 dicembre 2027, i comuni potranno rilasciare, in caso di comprovata urgenza, un documento d'identità provvisorio valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile. Il documento consente l'espatrio, fermo restando che alcuni Paesi potrebbero non riconoscerlo come titolo di ingresso.
La misura interessa anche operatori turistici, agenzie di viaggio e vettori, chiamati a verificare preventivamente i requisiti richiesti dai Paesi di destinazione.
Le carte d'identità cartacee ancora valide potranno essere utilizzate fino al 31 gennaio 2027 per l'identificazione nei rapporti con pubbliche amministrazioni e altri soggetti autorizzati, ma non saranno valide per l'espatrio. È inoltre prevista la possibilità di effettuare tramite PagoPA i pagamenti relativi al rilascio della Carta d'Identità Elettronica.
4. Altre misure previste dalla legge
Il provvedimento contiene ulteriori disposizioni riguardanti il settore sportivo, tra cui il rafforzamento degli organismi di vigilanza sulle società sportive, il sostegno allo sport femminile e giovanile, incentivi per la pratica sportiva dei minori, finanziamenti per borse di studio universitarie legate ai meriti sportivi e interventi organizzativi nell'ambito delle strutture sportive civili e militari.
Al momento, tali misure non comportano specifici adempimenti immediati per le imprese turistiche.
Ai seguenti link sono disponibili il testo ufficiale della legge e il testo coordinato del decreto-legge: