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News - 17/12/2012

Acquisti di carburante per autotrazione

Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso, con la circolare n. 42/E del 9 novembre scorso, alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto Sviluppo in merito acquisti di carburante per autotrazione.

Nello specifico, la possibilità di documentare gli acquisti di carburante per autotrazione senza la tenuta della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, debito e prepagate non si applica, secondo l’Agenzia, alle carte emesse da soggetti non residenti né riguarda gli acquisti con il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, mentre può valere anche se il c/c non è dedicato all’attività.
 
Tali chiarimenti giungono con un po’ di ritardo considerato che le norme sono “operative” già da alcuni mesi, però, sono estremamente importanti in quanto gettano luce su alcuni aspetti controversi.
   
Partiamo dall’analisi della normativa di riferimento, art. 7, comma 2, lettera p) del citato Decreto che interessa l’esenzione dalla scheda carburanti per chi paga con carte di credito, debito o prepagate.
 
Come è noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione debbono essere documentati non dalla normale fattura, ma da una apposita scheda che sostituisce, appunto, la fattura. In particolare, è previsto che i contribuenti che, avendone la facoltà, intendono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in occasione dell’acquisto del carburante o intendono documentare tale spesa agli effetti dell’applicazione dell’imposizione diretta, devono istituire una scheda conforme al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte o della professione, che risulti intestato all’ente, alla società o al titolare della ditta individuale o l’esercente l’arte o professione, ovvero posseduto a titolo, regolarmente documentato, di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili.
 
In base alle norme e alla prassi in vigore, le uniche ipotesi di esonero dalla compilazione della scheda carburanti riguardano gli acquisti di carburanti:
 
- da parte degli esercenti imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: in tal caso l’acquisto va documentato con fattura;
 
- effettuati con la particolare procedura del c.d. “netting”: si tratta della stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all’utente che utilizza per il pagamento apposite carte aziendali, e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente;
 
- effettuati utilizzando le c.d. “memory card”: si tratta di schede carburanti costituite da un supporto magnetico, tenute rispettando la specifica procedura illustrata nella risoluzione 15 gennaio 1996, n. 17/E;
 
- effettuati con buoni con importo prestampato: in tal caso, l’acquisto viene effettuato utilizzando appositi buoni, in duplice copia, facenti parte di un blocco di buoni, in tagli di importo fisso e predeterminato, nel rispetto dei criteri indicati nella risoluzione 26 luglio 1977, n. 362648.
 
Con le disposizioni del D.L. in esame viene introdotto un nuovo esonero: infatti, è previsto che le imprese o i lavoratori autonomi che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei dati all’anagrafe tributaria (art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante.
 
Appena emanata la norma non era chiaro se, per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e per la detraibilità dell’IVA, fosse sufficiente il semplice estratto conto o, specialmente per i contribuenti in contabilità semplificata (e quindi, obbligato alla tenuta dei soli registri IVA, nei quali, come noto, non vanno registrate le movimentazioni bancarie), fosse necessario munirsi di un documento sostitutivo per documentare le suddette spese. Inoltre, non appariva logico l’aver circonciso l’esclusione ai soli acquisti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate e non anche con assegni bancari (considerato che anche questi sono “tracciabili”).
 
I chiarimenti dell’Agenzia A questi dubbi o, comunque, a parte di essi, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 42/E, tenta di dare risposta. In particolare, nella circolare è possibile individuare i seguenti 10 punti:
 
1)      le nuove disposizioni non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. La giustificazione trae origine da una precedente pronuncia (circolare n. 205 del 12 agosto 1998) secondo cui il rapporto che si instaura per effetto del richiamato contratto di “netting”, è riconducibile alla somministrazione di beni di cui all'articolo 1559 del Codice civile. Non si tratta, quindi, di una cessione di beni (di cui si occupa il D.P.R. n. 444/1997)
 
2)      le nuove modalità rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina della scheda carburanti che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi
 
3)      la possibilità di evitare la tenuta della scheda carburanti interessa solo chi effettua gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate: pertanto i contribuenti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (ad esempio in contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta
 
4)      il contribuente, trovandosi nella possibilità di utilizzare entrambi i metodi, ne deve scegliere solo uno.
 
5)      non è necessario che la carta sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti di carburante potendo la stessa essere utilizzata anche per gli altri acquisti e, se si tratta di imprese individuali o professionisti, anche per acquisti di beni/servizi rivolti alla sfera personale (infatti, questi contribuenti non sono obbligati alla tenuta di conti dedicati all’attività): l’importante è che risulti “chiaramente” l’operazione di acquisto del carburante
 
6)      le carte cui ci si riferisce sono quelle emesse dagli intermediari ed operatori finanziari tenuti all’obbligo di trasmettere i dati relativi ai rapporti intercorsi con i clienti ex art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973: quindi, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario tenuto al predetto obbligo
 
7)      non possono servirsi della semplificazione i contribuenti che utilizzano carte emesse da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o che non abbiano in Italia una stabile organizzazione: infatti, questi ultimi soggetti non rientrano nell’obbligo di cui al predetto art. 7 D.P.R. n. 605
 
8)      la carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione
 
9)      dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta devono essere evidenti e facilmente individuabili tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo
 
10)   nulla vieta che oltre ai dati sopra indicati, dall’estratto conto possano emergere ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; ad esempio, sono ben accetti gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore, dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione.
 
 

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