La prossima scadenza dell’Imu è fissata per il 17 giugno. Il dipartimento Finanze del Mef, con la circolare N. 2/DF del 23 maggio risponde ad alcuni quesiti precisando che il versamento della prima rata potrà essere calcolato in base all’aliquota e alle detrazioni in vigore per lo scorso anno, prima ancora che venga approvata in via definitiva la modifica normativa proposta al DL n. 35/2013, che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno.
L’emendamento ha come principale obiettivo quello di facilitare gli adempimenti di contribuenti e intermediari che altrimenti, in base alla disposizione originaria del decreto in conversione, si troverebbero a dover consultare il sito del Mef, sul quale vengono pubblicate le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune, due volte nel corso dello stesso anno, in tempi troppo a ridosso delle scadenze di giugno e dicembre.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui i contribuenti versino la prima rata tenendo conto anticipatamente del contenuto dell’emendamento, varrà la regola prevista dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, legge 212/2000), in base alla quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
Va precisato inoltre che, a differenza di quanto previsto per il 2012, non sempre la prima rata dell’Imu potrà coincidere esattamente con la metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al di là delle aliquote e delle detrazioni infatti, gli altri elementi da considerare per il calcolo del tributo sono quelli dell’anno di riferimento.
Pertanto, ad esempio, se l’immobile nel 2012 era abitazione principale e nel 2013 non lo è più, la sospensione del versamento della prima rata non si applica; mentre se, viceversa, nel 2013 è da considerare abitazione principale l’appartamento per il quale l’anno scorso è stata pagata l’imposta come immobile a disposizione, la scadenza di giugno salta. Infine, qualora si sia venduto un immobile nel corso dei primi mesi del 2013, l’imposta è dovuta in proporzione al periodo di possesso protrattosi per quest’anno.
A decorrere dall’1 gennaio 2013, il moltiplicatore per il calcolo dell’imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi quelli della categoria D/5) è passato da 60 a 65. La circolare specifica che per questi immobili, pur essendo valida la regola del calcolo mantenendo le aliquote del 2012, l’imponibile per il versamento 2013 va comunque determinato tenendo conto del nuovo moltiplicatore.