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News - 30/05/2013

Fiscale - Deducibilità delle perdite su crediti

L’art. 101, co. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali

L’art. 101, co. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali. Per quanto riguarda gli elementi “certi e precisi” che rappresentano la condizione che legittima la deduzione della perdita non è mai stato stabilito ufficialmente fino a che punto può arrivare la discrezionalità del creditore nel rinunciare all’escussione del debitore, né sono stati forniti precisi criteri da seguire.

L’art. 33, co. 5, D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7.8.2012 n. 134, è intervenuta sul tema facendo chiarezza innanzitutto sul tema degli elementi certi e precisi che, secondo quanto stabilito dalla norma, sussistono al ricorrere simultaneo delle seguenti condizioni: 1. Che il credito sia di modesta entità 2. Che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso Per quanto riguarda il primo punto, la norma chiarisce che il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni (di cui all’art. 27, co. 10, D.L. 29.11.2008, n. 185) e non superiore a € 2.500 per le altre imprese, lasciando tuttavia incertezza su quale valore occorra considerare come riferimento per verificare la soglia al di sotto della quale il credito sia considerato di modesta entità.

Un ulteriore dubbio sorge poi nel caso di presenza di crediti distinti vantati nei confronti dello stesso cliente che, considerati singolarmente, sarebbero al di sotto della soglia dei € 2.500 o € 5.000, mentre computati complessivamente, supererebbero tale soglia.

Su questo punto la norma sembrerebbe dare rilievo alla singola posizione creditoria considerando ininfluenti la molteplicità di eventuali altri crediti di modesto importo vantati nei confronti del medesimo cliente, di ammontare complessivamente maggiore alle suddette soglie, con l’unica differenza nel caso in cui le posizioni creditorie sorgano in virtù di rapporti commerciali continuativi con la clientela. In questo caso pur risultando plausibile ritenere che la verifica della soglia vada fatta di anno in anno, sommando gli insoluti vantati verso ciascun cliente scaduti da almeno sei mesi, è tuttavia auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altro punto di incertezza riguarda il momento in cui vanno verificati i nuovi requisiti. Al riguardo sembrerebbe potersi ritenere che la sussistenza delle due condizioni vada verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo di imposta.

Per quanto riguarda l’individuazione di imprese di più rilevante dimensione la norma fa riferimento all’art. 27, co. 10, D.L. 185/2008 che identifica le imprese di più rilevante dimensione come quelle che nell’anno di imposta considerato presentano un volume d’affari o ricavi non inferiore ad € 150 milioni ( € 200 milioni fino al 31.12.2010 ed € 300 milioni fino al 31.12.2009. Poiché si tratta di soglie variabili risulta auspicabile un chiarimento ufficiale sul momento in cui vada effettuata la verifica del credito.

Il decreto in commento prevede inoltre che gli elementi certi e precisi esistano anche nei casi di prescrizione del diritto di credito e tale applicazione, data anche la genericità del testo normativo, pare destinata a trovare applicazione sia per i crediti a più elevato importo sia per quelli di modesta entità.

Nel caso in cui il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il principio generale del rispetto dei requisiti di certezza e precisione subisce un’importante deroga. In questo caso infatti la deducibilità delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a tali procedure avviene in maniera automatica senza la necessità di alcuna azione esecutiva individuale finalizzata al recupero del credito.

A seguito dell’introduzione delle novità previste dal decreto infine, accanto alle procedure concorsuali “tradizionali” vanno considerati anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati ai sensi della legge fallimentare art. 182-bis, R.D. 16.3.1942, n. 267.

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