L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la circolare n. 20/E del 18 giugno, chiarimenti in merito agli effetti dovuti a seguito delle ultime modifiche normative in virtù delle quali il contratto di rete (introdotto dall’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del Dl n. 5/2009) può diventare soggetto di diritto mediante l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete - autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto - anche dal punto di vista tributario.
Con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, le partecipanti danno vita a un nuovo soggetto di diritto, autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto, anche ai fini degli adempimenti tributari in materia di imposte dirette e indirette.
La novità di una rete che può diventare - opzionalmente - “rete soggetto” e che si affianca e non sostituisce un modello contrattuale “puro” di rete di imprese ha fatto sì che l’Amministrazione finanziaria fornisse chiarimenti sugli aspetti fiscali delle reti, sia in caso di acquisto di autonoma soggettività giuridica sia nelle ipotesi di contratto di rete “puro”, che non acquisisce la soggettività, anche ai fini dell’imposta di registro.