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News - 11/07/2013

D.L. 76/2013 - Rinviato al 1° ottobre 2013 l'aumento dell'aliquota IVA al 22% - Nota Ance

Rinviato l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% al 1° ottobre 2013, che originariamente era stata stabilita dal 1° luglio 2013.

Fissata al 1° ottobre 2013 la decorrenza dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 21% al 22%.

Questa una delle principali misure fiscali previste dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2013 ed in vigore dalla medesima data. Come noto, dal 1° luglio 2013, la legge di Stabilità 2013( Art. 1, comma 480, della legge 228/2012, che modifica l’art. 40, comma 1-ter e 1-quater, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011),aveva previsto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 21% al 22%, solo nel caso in cui, entro il 30 giugno 2013, non fossero entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale e i regimi fiscali agevolativi, tali da determinare un maggior gettito pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013.

Sul punto, è intervenuto l’art. 11 del D.L. 76/2013 che, oltre ad abrogare la suddetta clausola, rinvia, al 1° ottobre 2013, il termine a partire dal quale viene applicato l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22%. Si ricorda che tale condizione per evitare l’aumento dell’IVA, contenuta nell’art. 40, comma 1-quater, del D.L. 98/2012, era stata precedentemente introdotta dall’art.21, comma 1, D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012 (c.d.“D.L. Spending review” ).

Restano comunque ferme, anche a partire da tale data, le aliquote IVA ridotte del 10% e del 4% che, quindi, non subiranno alcun incremento. Da evidenziare, inoltre, che, per finanziare il mantenimento dell’attuale aliquota IVA al 21% fino al 30 settembre 2013 (il cui costo per l’Erario è stimato in circa 1 miliardo di euro), viene stabilito, tra l’altro, l’ aumento degli acconti sulle imposte sul reddito,  nelle misure seguenti:

  • IRPEF: aumento dal 99% al 100% in forma strutturale, a decorrere dal 2013, con effetto sulla 2a o unica rata d’imposta (novembre 2013);
  • IRES: aumento dal 100% (attuale) al 101% per il solo 2013, con effetto sulla 2a o unica rata d’imposta (novembre 2013);
  • IRAP: aumento: per le persone fisiche e le società di persone, aumento dal 99% al 100% in forma strutturale, a decorrere dal 2013, con effetto sulla 2a o unica rata d’imposta o per le società di capitali, dal 100% al 101% per il solo 2013, con effetto sulla 2a o unica rata d’imposta .  Ai fini IRAP si applicano, infatti, le stesse modalità e termini di versamento stabiliti per le imposte sui redditi (art.30, D.Lgs. 446/1997), come confermato dalla Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge n. 890/S, per la conversione in legge del D.L. 76/2013; -ritenute su interessi di conti correnti e depositi: aumento al 110% per il biennio 2013-2014.
 
Il provvedimento deve iniziare ora l’iter parlamentare per la relativa conversione in legge (Atto Senato n.890). ANCE ricorda infine che, in via generale, in materia di IRPEF, IRES e IRAP, se l’acconto dovuto è superiore a determinati limiti (acconto complessivo superiore a 257,52 euro per persone fisiche e società di persone e prima rata d’acconto superiore a 103 euro per i soggetti IRES), questo deve essere versato in 2 rate, di cui la prima pari al 40% dell’acconto (con scadenza il 16 giugno - per i soggetti IRPEF ed i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) e la seconda pari al 60% (con scadenza il 30 novembre - per i soggetti IRPEF ed i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare - cfr. art.17 D.P.R. 435/2001).

 

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