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News - 30/07/2013

Aiuti di Stato: modifiche ai Regolamenti comunitari di procedura e di abilitazione

Le principali novità riguardano il Regolamento di abilitazione sull'applicazione degli articoli 102 e 103 del TFUE e il Regolamento di procedura

Sono state formalmente adottate dal Consiglio dei ministri dell’UE le due proposte di modifica, portate avanti dalla Commissione europea, di modifica al Regolamento comunitario di abilitazione che individua le categorie di aiuti esentabili dall’obbligo di notifica comunitaria, e al Regolamento di procedura, in relazione alla presentazione delle denunce e alla richiesta di informazioni alle imprese (Enabling Regulation, Reg CE 994/98 e Procedural Regulation, REG CE 659/99).

Le principali novità riguardano:
1) Regolamento di abilitazione sull'applicazione degli articoli 102 e 103 del TFUE che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (Enabling Regulation):  
le modifiche proposte introducono nuove categorie di aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva ("esenzioni per categoria"),  finalizzati a consentire alla Commissione di concentrarsi sui casi più importanti.
Le nuove categorie “esentabili” comprendono:  gli aiuti a favore dell'innovazione, aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, aiuti alle grandi imprese destinati ad ovviare a danni arrecati dalle calamità naturali, aiuti per attività sportive amatoriali, aiuti a favore di determinate infrastrutture a banda larga, aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, aiuti concessi nel settore della pesca in caso di determinate condizioni metereologiche avverse, aiuti per la conservazione delle risorse biologiche del mare e aiuti a favore della silvicoltura.
2) Regolamento di procedura (Procedural Regulation):
Le modifiche proposte al Regolamento di procedura introducono anzitutto nuovi strumenti per la raccolta di informazioni da parte della Commissione.
La Commissione potrà, nello specifico, chiedere a qualsiasi altro Stato membro, impresa o associazione di impresa, di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie a completare la valutazione di una misura di aiuto, tenendo conto del principio di proporzionalità. Tale richiesta può tuttavia avere luogo solo dopo che la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale, con riferimento a casi di particolare complessità tecnica oggetto di valutazione di merito, e se le informazioni fornite dallo Stato membro risultino insufficienti.  La Commissione, nel caso in cui richiede informazioni direttamente al beneficiario dell’aiuto, è comunque obbligata ad attendere l’assenso dello Stato membro. Il Regolamento detta poi ulteriori informazioni di dettaglio sulle specifiche modalità di richiesta di informazioni da parte della Commissione. Le imprese o le associazioni di imprese saranno obbligate a fornire le informazioni richieste. In caso in cui queste non adempiono in tempo alla richiesta, o lo fanno in modo inesatto o fuorviante, la Commissione potrà, a determinate condizioni, prevedere l’applicazione di sanzioni proporzionali al loro fatturato. Il periodo limite entro il quale la Commissione può richiedere sanzioni è di tre anni.
È inoltre previsto dal nuovo Regolamento l’introduzione di un modulo apposito per la presentazione di denunce alla Commissione in caso di presunti aiuti illegali o presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione esamina senza indugio tali denunce e si assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e dell’esito dell'esame.
In caso in cui la Commissione abbia  un ragionevole sospetto che le misure riferite ad un particolare settore economico o ad un particolare strumento di aiuto possono falsare la concorrenza nel mercato interno, o che le misure di aiuto esistenti in un determinato settore in diversi Stati membri non sono, o non sono più, compatibili con il mercato interno, può avviare un’indagine. Anche in questi casi, la Commissione può chiedere informazioni a Stati, imprese e associazioni d’imprese, sempre tenendo in debito conto il principio di proporzionalità.
Infine, sono introdotte previsioni formali sulle modalità di cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione europea, al fine di garantire una coerente applicazione delle norme sugli aiuti di Stato negli Stati membri.

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