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News - 08/08/2013

In Gazzetta Ufficiale le regole per i rimborsi dell’addizionale comunale IRPEF

Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013: pubblicazione decreto del MEF, datato 26 aprile 2013, che stabilisce le modalità per l’effettuazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’art. 1, comma 8, del d.lgs. 360/1998 (istitutivo dell’addizionale comunale IRPEF), dispone infatti che i Comuni provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dai contribuenti – emergenti dalle dichiarazioni dei redditi – secondo modalità stabilite con decreto del Tesoro, di concerto con il Ministero dell’interno.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto, inoltre, l’Agenzia delle entrate procede all’erogazione dei rimborsi secondo le modalità indicate nel D.M. 29 dicembre 2000.
Per la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle entrate attribuisce a ciascun Comune le somme riscosse con il modello F24, al netto degli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti, risultanti a rimborso dalle istanze ovvero dalle dichiarazioni dei redditi.
Così come previsto dall’art. 4 del decreto, l’Agenzia delle entrate provvederà a trasmettere ai Comuni – con cadenza semestrale – i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo, nonché i dati relativi ai rimborsi erogati ed agli importi trattenuti.
Dal canto loro, gli enti locali provvederanno alla trasmissione al competente ufficio delle Entrate delle istanze (in originale) presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente.
A tal fine, entro i prossimi 60 giorni, gli enti locali dovranno trasmettere tutte le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento, ove questo sia già stato eseguito. Nel medesimo termine, l’Agenzia delle entrate trasmetterà i dati delle liquidazioni in via di erogazione.

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