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News - 12/09/2013

Fisco: trattamento fiscale indennità conseguite a titolo di illegittimo licenziamento

Le indennità conseguite dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento sono soggette a trattenuta IRPEF: sentenza della Corte di Cassazione n. 20482 del 6 settembre 2013

 

Con la sentenza n. 20482 del 6 settembre 2013 emessa dalla V sezione tributaria della Corte di cassazione (v. testo in allegato) è stato finalmente “districato” quello che ha spesso rappresentato un nodo interpretativo per il datore di lavoro.
 
La Corte di cassazione ha infatti riconosciuto che il datore di lavoro ha operato legittimamente le ritenute sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento per l’illegittimo licenziamento e che nessun rimborso è dovuto  al lavoratore, confermando la decisione dei giudici di appello relativa al ricorso di un lavoratore  che aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso riguardante la trattenuta IRPEF operata dal datore di lavoro sulla somma alla quale quest'ultimo era stato condannato, a seguito di licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/1970.
 
Chiarendo inoltre altri aspetti legati alle indennità riconosciute al lavoratore dipendente, i giudici hanno affermato che tutte le indennità a questo conseguite a titolo di risarcimento danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro (comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro) costituiscono redditi da lavoro dipendente e, come tali, sono assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d’acconto.


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