Informiamo che con la Circolare n.32/E del 5 novembre 2013 recante : “Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento -Articolo 40, comma 1-ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato, da ultimo, dall’articolo 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative sull’applicabilità dell’IVA con la nuova aliquota ordinaria del 22%. Come noto, dal 1° ottobre 2013 (art. 11 del D.L. 76/2013 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99) l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%.
In merito, l’Agenzia delle Entrate, rinvia espressamente ai chiarimenti già forniti con la C.M. 45/E/2011, emanata in occasione del precedente aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 20% al 21%. Innanzitutto, viene confermato che le attuali aliquote ridotte del 4% (prevista, tra l’altro, per la cessione delle abitazioni cd. “prima casa”) e 10% (stabilita, ad esempio, per le prestazioni di servizi, effettate mediante appalto, per il recupero edilizio dei fabbricati) non hanno subito maggiorazioni.
Con riferimento al regime speciale dell’“IVA per cassa”, la citata C.M. 32/E/2013 ribadisce che tale meccanismo incide unicamente sul momento dell’esigibilità del tributo e dell’esercizio della detrazione, mentre non modifica le regole ordinarie relative al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. 633/1972). Sul punto, si ricorda che, dal 1° dicembre 2012, i titolari di attività d’impresa e gli esercenti arti o professioni, con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, possono optare per la nuova “IVA per cassa”, con la conseguente possibilità di versare l’IVA solo al momento dell’effettivo incasso dei corrispettivi contrattuali (art. 32 del D.L. 83/2012, convertito, con modifiche, nella legge 134/2012).
Pertanto, in tale ipotesi, per stabilire l’esatta aliquota IVA applicabile, occorre avere riguardo esclusivamente al momento dell’emissione della fattura, indipendentemente dal momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo. Infine, la C.M. 32/E/2013 ribadisce quanto già indicato con il Comunicato Stampa n.137 del 30 settembre 2013, ossia la possibilità di correggere eventuali errori commessi (tale regolarizzazione dovrà essere effettuata mediante la variazione in aumento delle fatture ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. 633/1972), nell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, senza l’applicazione di sanzioni, a condizione che gli eventuali versamenti della maggiore imposta dovranno essere eseguiti: