Con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ,www.agenziaentrate.gov.it , del Provvedimento 31 gennaio 2014 (Prot. n.2014/13917– estratto) e della Risoluzione 16/E del 4 febbraio 2014, si completa la disciplina relativa alla compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., e maturati al 31 dicembre 2012, con i debiti derivanti dall’utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali.
Sono stati, infatti, approvati, rispettivamente, il Modello F24 telematico (“F24 Crediti PP.AA.”) ed il codice tributo, relativo ai crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., denominato “PPAA”. Tali Provvedimenti si aggiungono al Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014, che contiene le modalità applicative della citata tipologia di compensazione, in vigore dal 23 gennaio 2014( Cfr News “Fiscale” del 29/01/2014 “Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali DM 14 gennaio 2014 - Nota Ance”).
Si ricorda, infatti, che l’art.9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 64/2013, è intervenuto sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali( Cfr News “Fiscale” del 26/06/2013 “Pagamenti P.A. Legge 6/6/2013 n. 64 convertito con modificazioni DL 35/2013 - Ance commenta misure fiscali”).
Il contribuente, quindi, ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti, ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973;
- la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo, ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973;
- la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA).