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News - 15/05/2014

Omessa IVA. Il verdetto sulla legittimità costituzionale

Sentenza dell'8 aprile 2014 n. 80 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza 8 aprile 2014 n. 80, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo d’imposta, a euro 103.291,38. Detto in altri termini, per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011, non è reato l'omesso versamento dell'IVA fino all'importo annuo di 103.291,38 euro.
 
Nel quadro normativo in vigore prima della riforma introdotta dal D.L. 138/11, convertito con modifiche dalla Legge 148/11, la soglia di 50.000,00 euro stabilita dalla legge era irragionevole, poiché inferiore rispetto alle soglie di punibilità all'epoca previste per i più gravi reati di dichiarazione omessa (euro 77.468, 53) e di dichiarazione infedele (euro 103.291,38). Per rimediare alla lesione del principio di uguaglianza, la Consulta ha allineato la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto a quella stabilita per il reato più grave di dichiarazione infedele.
 
La questione. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Bergamo che ha sostenuto che l’articolo 10-ter contrasta con l’articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede, per l’omesso versamento dell’IVA, una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite per la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 138 del 2011 (rispettivamente euro 103.291,38 e euro 77.468,53). La norma viola pertanto il principio di eguaglianza, assoggettando il contribuente che, dopo avere regolarmente presentato la dichiarazione annuale IVA, ometta il versamento dell’imposta, a un trattamento paradossalmente deteriore rispetto a quello riservato al contribuente che non presenti la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele, occultando il debito d’imposta: condotte, queste ultime, più insidiose, in quanto implicanti, oltre all’evasione di imposta, anche un ostacolo all’accertamento tributario.
 
Per accedere alla sentenza cliccare sul seguente il link

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