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News - 11/06/2014

Accise sull’energia “green”: il punto dell’ODCEC di Roma

In uno studio di recente pubblicazione, l’Ordine dei dottori commercialisti di Roma fornisce una panoramica generale sugli obblighi in materia di accisa sull’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili.

La guida – realizzata dalla Commissione Accise e Dogane dell’Ordine – fornisce un supporto pratico ai professionisti nell’assolvimento degli obblighi di legge.

In via preliminare, il documento ricorda che il regime di tassazione indiretta sull’elettricità ha origine nel 1985, dal momento stesso in cui ha l’energia ha iniziato ad essere distribuita nelle case e nell’industria.

Con il testo unico dell’energia elettrica (risalente al 1924), il tributo era stato già trasformato in imposta erariale di consumo, e applicato secondo i canoni di una moderna accisa.

Tale connotazione è stata poi confermata con l’introduzione del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico sulle Accise).

In seguito ai processi di liberalizzazione del mercato energetico – operati dal D.Lgs. n. 79/1999 e dal successivo Decreto Bersani – congiuntamente al recepimento della normativa comunitaria, la predetta imposta erariale ha cambiato connotazione e denominazione, trasfondendosi nell’accisa armonizzata sull’energia elettrica.

In particolare, con riferimento all’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili, l’art. 15 della direttiva n. 2003/96/CE, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di introdurre, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni (totali o parziali) del livello di tassazione.

Al riguardo, il legislatore interno ha recepito tale norma, introducendo nell’ordinamento italiano alcune disposizioni fiscali di favore per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, prevedendo:

- l’esclusione dall’imposta (ai sensi dell’art. 52, comma 2, lettera a, TUA) per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20kW;

- l’esenzione da imposta (ai sensi del successivo comma 3, lettera b) per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Ciò premesso, il documento fornisce un’istantanea sulla disciplina fiscale e degli adempimenti (di versamento, dichiarativi e di comunicazione) necessari in caso di attivazione dei predetti impianti, con approfondimento sia di quelli previsti dal TUA, sia di quelli richiesti ai produttori di energia elettrica in funzione degli impianti utilizzati e dell’attività svolta.

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