Il decreto inserendo il nuovo comma 1-bis all’art. 13 TUIR, prevede che, in attesa di un intervento normativo strutturale, da attuare con la legge di Stabilità per il 2015, per ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sui lavoratori e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo, sia riconosciuto un credito d’imposta di importo pari a:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Rispetto alla versione del D.L. pubblicata in Gazzetta Ufficiale, nella nuova formulazione si prevede che le somme erogate dai sostituti d’imposta possano essere recuperate tramite compensazione esterna (ex. art. 17 del D.Lgs. 241/97).
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.
Al fine di semplificare l’erogazione del bonus, il maxiemendamento introdotto in Commissione finanze al Senato è intervenuto sul fronte dei sostituti di imposta e, con una modifica al comma 4, ha esteso la platea dei soggetti chiamati al riconoscimento diretto del credito. In seguito alla modifica apportata, sono chiamati a erogare automaticamente il bonus tutti i sostituti di imposta e non solo, pertanto, quelli indicati agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73.
E’ stato inoltre precisato che la compensazione possa riguardare anche altri enti e non solo l’Inps, come la versione originaria del decreto lasciava presupporre.
Rispetto alle ipotesi circolate nelle scorse settimane, infine, non è stato approvato l’emendamento che prevedeva l’estensione della platea dei beneficiari del bonus Irpef nei confronti delle famiglie numerose monoreddito.