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News - 25/06/2014

Operazioni con l'estero più semplici

Alcune novità che riguardano la fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale

Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno ha esaminato il primo dei decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (legge n. 23/2014), contenente disposizioni in materia di semplificazioni (art. 7).
Il provvedimento, che dovrà prima passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere e poi tornare all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, contiene anche semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale.
In particolare, gli articoli da 19 a 25 di questo primo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale - riguardante la semplificazione di adempimenti e procedure - si occupano delle semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale.


Società ed enti esteri

L’art. 19 dello schema di decreto delegato prevede l’abrogazione del comma 2 dell’art. 4, D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce che le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono indicare, nella dichiarazione ai fini IRES, l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
Con tale previsione si mira a semplificare i modelli dichiarativi dei soggetti esteri che non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari, essendo dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.


Dichiarazione di intento
I soggetti che assumono la qualifica di esportatori abituali possono avvalersi della facoltà di acquistare beni o servizi senza applicazione dell’imposta. A tal fine, la legge prevede una serie di condizioni ed adempimenti.
In primo luogo, è previsto che l’esportatore abituale consegni o spedisca al fornitore, ovvero in dogana in caso di importazione, una dichiarazione d’intento, su apposito modello, e che il fornitore invii telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento ricevute.
Per l’omissione o la tardività di questo adempimento, da parte del fornitore, è prevista la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta.
L’art. 20 del decreto delegato introduce una importante modifica, imponendo la trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento da parte dell’acquirente esportatore abituale, cioè di colui che beneficia della normativa di favore prevista per le esportazioni. Tale soggetto, dunque, prima di inviare al fornitore la dichiarazione di intento, deve trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, consegnando al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione di intento, corredata della ricevuta di trasmissione telematica della stessa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
In questo modo, il cedente o prestatore, che nella sostanza “subisce” l’operazione per una scelta autonoma del cessionario o committente, ha solo l’obbligo di verificare telematicamente che la dichiarazione di intento sia stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda le importazioni, la norma prevede un’ulteriore semplificazione.
È, infatti, previsto che, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del delegato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
In pratica, dunque, dal momento in cui sarà operativo tale collegamento dati, le importazioni in sospensione d’imposta potranno essere effettuate senza più l’obbligo di consegnare all’Ufficio doganale la dichiarazione d’intento in forma cartacea (e la relativa ricevuta di presentazione).
La sanzione che oggi è prevista in caso di omessa o tardiva presentazione telematica delle dichiarazioni di intento da parte del fornitore, troverà applicazione qualora quest’ultimo effettui le cessioni o prestazioni in sospensione d’imposta, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Le semplificazioni previste in materia di dichiarazione di intento si applicheranno alle dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.


Operazioni con Paesi black list
Attualmente è previsto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro (limite così fissato dal D.L. n. 16/2012) effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”) individuati dal D.M. 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze (per le persone fisiche) e dal D.M. 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (per le società). Il limite di 500 euro è stato fissato dal D.L. n. 16/2012.
Il modello di comunicazione è presentato con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie: cessioni di beni; acquisti di beni; prestazioni di servizi; acquisti di servizi.
In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili.
L’art. 21 dello schema di decreto delegato prevede due semplificazioni:
- con la prima si fissa l’obbligo di comunicazione con cadenza annuale;
- con la seconda si aumenta il limite di esonero, entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione, da 500 a 10.000 euro.


Autorizzazione all’effettuazione di operazioni intracomunitarie

Tra gli elementi che devono essere indicati nella dichiarazione di inizio attività o di variazione dati vi è l'intenzione di effettuare, anche in via occasionale, operazioni intracomunitarie.
Ai fini dell'effettuazione di tali operazioni, il soggetto deve essere iscritto nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 22, reg. CE 7 ottobre 2003, n. 1798/2003 (c.d. archivio VIES). Le relative modalità attuativa sono stabilite dal provvedimento dellAgenzia delle Entrate 29 dicembre 2010.
L’art. 35, commi 7-bis e 7-ter, D.P.R. n. 633/1972 dispone che per i soggetti che hanno manifestato tale volontà in sede di inizio di attività, l'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni intracomunitarie. In mancanza di tale provvedimento, il soggetto viene inserito nell'archivio a partire dal 31° giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA.
Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività viene, quindi, sospesa la soggettività attiva e passiva per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie, sino al 30° giorno successivo.
Nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti.
Le modalità di diniego o revoca di tale autorizzazione sono stabilite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2010.
Mediante la sostituzione e l’abrogazione, rispettivamente, dei citati commi 7-bis e 7-ter, l’art. 22 dello schema di decreto delegato abilita il contribuente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza necessità di attendere i 30 giorni previsti dall’attuale disposizione. Ovviamente, ove dai controlli effettuati emerga che i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA sono incompleti o inesatti, l’Ufficio provvederà alla cessazione della partiva IVA ed il contribuente verrà escluso dalla banca dati VIES.
La nuova disposizione prevede, inoltre, che il soggetto potrà essere escluso dalla predetta banca dati anche qualora non presenti alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.


Elenchi INTRASTAT
Per quanto riguarda gli elenchi INTRASTAT, l’art. 23 prevede che la semplificazione sarà attuata con un provvedimento direttoriale (da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del delegato) e riguarderà gli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi “generiche” (cioè diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972). Il provvedimento direttoriale dovrà ridurre il contenuto informativo degli elenchi alle sole informazioni concernenti:
- numeri di identificazione IVA delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento.
L’art. 25 dello schema di decreto delegato rivede, inoltre, mitigandolo, il regime sanzionatorio per i casi di omissione o inesattezza dei dati “statistici” contenuti negli elenchi. La norma, in sostanza, prevede l’applicazione solo per le imprese per le quali la violazione si configura come omissione dell’obbligo di risposta, stabilendo, altresì, che, in tali casi, le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.


Imprese assicuratrici estere

A legislazione vigente, ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri operanti in Italia devono presentare ogni mese all'Agenzia delle Entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente.
Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, l’art. 24 del decreto delegato provvede a stabilire che tale denuncia venga presentata annualmente (31 maggio) allineando i termini di presentazione con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia (quindi annualmente il 31 maggio).

Tavola n.1 - Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale

 

Semplificazione Contenuto Riferimenti Normativi

Società o enti esteri (art. 19)

 

Le società o enti che hanno sede legale o amministrativa nel territorio dello stato non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari

Art.4 comma2, D.P.R. n 600/1973

 

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d’intento (art. 20) La dichiarazione di intento per l’acquisto di beni e servizi in sospensione d’imposta dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate da parte dell’acquirente e non più del fornitore. Viene eliminato l’obbligo di presentare in dogana la dichiarazione d’intento in forma cartacea art. 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 746/1983
Comunicazione delle operazioni con Paesi black list (art. 21) I dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno comunicati telematicamente all’Agenzia delle Entrate con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite di esonero (attualmente 500 euro) entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione. art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010
Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
(art. 22)
Possibilità di effettuare operazioni intracomunitaria in concomitanza con l’attribuzione della partita IVA, senza attendere 30 giorni art. 35, D.P.R. n. 633/1972
Semplificazione elenchiINTRASTAT servizi
(art. 23)
Con provvedimento direttoriale saranno previste semplificazioni agli elenchi INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi scambiate con soggetti passivi comunitari prevedendo l’indicazione del solo numero di identificazione IVA il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento. art. 50, comma 6-ter, D.L. n. 331/1993
Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
(art. 24)
Presentazione con cadenza annuale, anziché mensile, della denuncia dei premi incassati ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni da parte degli operatori esteri operanti in Italia. art. 4-bis, legge n. 1216/1961
Sanzioni dati statistici degli elenchi INTRASTAT
(art. 25)
Attenuazione delle sanzioni previste per il caso di omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi INTRASTAT art. 34, comma 5, D.L. n. 41/1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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