Lo schema di D.Lgs attuativo della delega fiscale in materia di fatturazione elettronica prevede specifici incentivi fiscali al fine di “stimolare” l’emissione della fattura elettronica per le operazioni tra privati.
Lo schema di decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei Ministeri del 21 aprile scorso, attuativo della delega fiscale in materia di fatturazione elettronica, prevede specifici incentivi fiscali al fine di “stimolare” l’emissione della fattura elettronica per le operazioni tra privati.
Attualmente l’obbligo è previsto esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
É ancora troppo presto per esprimere un’opinione sull’ultimo intervento del Governo. Infatti, mancano ancora le relative disposizioni di attuazione (i decreti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate). Tuttavia, dall’analisi della novità è possibile iniziare ad effettuare qualche riflessione. Sembra, almeno per il momento, che i vantaggi fiscali siano ancora modesti rispetto ai maggiori adempimenti che graveranno sui contribuenti quale contropartita.
A tal proposito deve essere rilevato preliminarmente che l’attivazione della fatturazione elettronica nel ciclo attivo (per le fatture emesse) non sarà di per sé sufficiente al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dallo schema di decreto. Infatti, è necessario che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dal 1° gennaio 2017, i contribuenti scelgano (mediante opzione) di trasmettere all’Agenzia delle entrate tutte le fatture attive emesse, le fatture passive ricevute e le relative note di variazione.
L’adempimento risulterà particolarmente oneroso in quanto la maggior parte delle fatture emesse dai propri fornitori sarà in formato analogico, quindi sarà necessario “convertire” i predetti documenti in formato elettronico con un evidente ed ulteriore aggravio di adempimenti a carico degli operatori. É probabile che nel tempo, con un’implementazione dell’emissione delle fatture in formato elettronico, la portata del problema si riduca, ma per ora la soluzione sembra essere ancora lontana.
A fronte di questi ulteriori adempimenti, l’art. 3 dello schema di decreto legislativo individua e disciplina i benefici. I contribuenti saranno così esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati IVA (c.d. spesometro) e delle operazioni effettuate nei confronti o provenienti da Paesi Black list. Inoltre gli stessi contribuenti saranno esonerati dall’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per l’acquisto dei beni e per le prestazioni di servizi ricevute.
Il beneficio più rilevante è rappresentato dalla riduzione dei tempi per ottenere i rimborsi IVA. Se la misura sarà approvata definitivamente, i contribuenti dovrebbero ottenere la restituzione dei crediti IVA entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale seguendo la procedura un canale preferenziale.
A regime, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità del 2015, la dichiarazione IVA annuale dovrà essere presentata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, entro la fine del mese di maggio dello stesso anno il contribuente dovrebbe ottenere la restituzione delle somme dovute dallo Stato. Inoltre le richieste di rimborso potranno essere presentate anche in assenza dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
É auspicabile, nel corso dell’esame del provvedimento che sarà effettuato davanti alle Commissioni parlamentari, l’individuazione e la condivisione di ulteriori benefici a vantaggio dei contribuenti. Diversamente sarà difficile che gli operatori ricorrano nel breve periodo alla fatturazione elettronica. Gli oneri sono eccessivi a fronte di vantaggi modesti. L’unico beneficio effettivo, a condizione che lo Stato sia in grado di rispettare i tempi previsti dal decreto, riguarda, come ricordato, i rimborsi IVA.
L’occasione potrebbe essere propizia per dare concreta attuazione alle intenzioni manifestate più volte in passato circa un intervento normativo che consenta ai cittadini la detrazione di quasi tutte le spese sostenute quotidianamente per la gestione della famiglia (la riparazione dell’idraulico e altri acquisti effettuati ogni giorno).
Un sistema simile è difficilmente realizzabile nell’ambito del regime fiscale italiano.
La principale ragione che ha scoraggiato in passato la concreta realizzazione della misura riguarda le esigenze di controllo. Risulterebbe di fatto irrealizzabile chiedere un maggiore impegno agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che sarebbero obbligati, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, a richiedere (ai contribuenti persone fisiche) la documentazione utilizzata per la detrazione dei predetti oneri.
L’attività di controllo potrebbe essere molto meno onerosa se la detrazione delle spese correnti da parte del contribuente persona fisica fosse subordinata alla trasmissione della fattura elettronica nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
In tal modo potrebbe essere agevolmente riscontrata la correttezza delle detrazioni per la persona fisica assicurandosi, allo stesso tempo, il gettito fiscale dovuto alla regolare dichiarazione dei ricavi o dei compensi da parte soggetto che ha emesso la fattura in formato elettronico.