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Documento - 02/07/2015

Computo del termine per l’emanazione dell’avviso di accertamento

Agenzia delle Dogane, nota 08/06/2015, n. 65329/RU

Con la nota diffusa il 30 giugno 2015 l'Agenzia delle Dogane ricorda che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente stabilisce che, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate presso i locali del contribuente, l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni accordato al contribuente per comunicare all’ufficio finanziario osservazioni e richieste, decorrenti dalla data di rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Per quanto concerne i diritti doganali, il termine per l'emanazione dell'avviso di accertamento è, invece, di 30 giorni.

Con la sentenza n. 11088/2015, la Corte di Cassazione ha deciso per l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dei 60 giorni, anche se spedito e ricevuto dal contribuente nel pieno rispetto del suddetto termine.
La Suprema Corte, confermando la precedente giurisprudenza sul punto, ha respinto l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria affermando che l’atto di accertamento sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 per i diritti doganali) è illegittimo per violazione della disciplina del contradditorio procedimentale di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, anche se la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il principio di diritto in base al quale, ai fini del rispetto del termine in questione, per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, la data dell’atto medesimo.
Seppure la pronuncia riguardi la corretta interpretazione dell’art. 12, comma 7 - che disciplina i diritti dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali - il principio affermato dalla Corte deve ritenersi applicabile anche nelle diverse ipotesi di avvisi di accertamento emessi a seguito di revisione dell’accertamento effettuata “d’ufficio ed in ufficio”, al fine di assicurare, anche in tali fattispecie, la piena partecipazione dell’interessato al procedimento impositivo.

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