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News - 09/07/2015

Ticket restaurant cartacei ed elettronici: alla data del 1° luglio 2015 non è prevista e non entra in vigore alcuna modifica delle modalità di fruizione o di accettazione praticate dagli esercenti.

Il trattamento dei ticket, cartacei o meno, rimane invariato. In altri casi occorre invece fare riferimento alla fattispecie, con proprie modalità di utilizzo e diverso trattamento fiscale, indicata dall'amministrazione nella Risoluzione AdE 63/2005

 
 

  

La Legge di Stabilità 2015 prevede l’aumento, dal 1° luglio 2015, della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto/ticket restaurant, che passa da 5,29 € a 7 €, solo nel caso in cui, però, tali buoni siano in formato elettronico.

 

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015:

 

Tipologia buoni pasto quota di esenzione
BP cartaceo 5,29
BP elettronico 7,00

   

L’aumento del limite di esenzione riguarda dunque esclusivamente il tradizionale istituto del ticket restaurant ma solo se in formato elettronico.

 

Si ricorda inoltre che il DPCM 18 novembre 2005, l'unica fonte, di rango  non legislativo, che regolava il funzionamento dei buoni pasto  è stato abrogato con l'emanazione del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, ugualmente di rango non legislativo che, all'art. 285 detta le caratteristiche del buono pasto, limitandosi a quello cartaceo, nulla dicendo su quello elettronico. 

 

L’aumento del limite di esenzione non riguarda dunque, i  ticket restaurant in formato cartaceo, né le indennità sostitutive di mensa, la cui soglia di esenzione resterà fissa all’importo di 5,29 €.

 

Né, dobbiamo ritenere, l'abilitazione all'uso della mensa aziendale o di servizi sostitutivi e diffusi per un determinato importo al giorno, su cui l'Agenzia delle Entrate si è già espressa (vedi sotto), spiegando che a suo avviso si tratta di un istituto diverso dal ticket restaurant, per il quale non vale il limite di esenzione (a 5,29 o più) ma nel quale la cifra attribuita quotidianamente al lavoratore è esente senza limiti. 

 

L'aggiornamento della franchigia di esenzione dunque scatta dal mese fiscale di luglio e si rivolge sia agli operatori che si attrezzeranno per il cambio di formato a cavallo di quello data, sia agli operatori - come noto numerosi - che hanno già da tempo i ticket restaurant in formato elettronico anziché blocchetto cartaceo, utilizzabili come quelli cartacei e per i quali avevano sempre finora applicato la franchigia di 5,29.

 

E' forse opportuno chiarire che dunque non c'è alcun  cambiamento nelle modalità di utilizzo e accettazione dei ticket restaurant, elettronici o cartacei, dal primo luglio 2015.

 

 I ticket restaurant, erogati dai datori di lavori italiani, elettronici o cartacei, hanno una serie di caratteristiche e di modalità di accettazione da parte degli esercenti, che ne fanno un unico istituto e avevano una franchigia fiscale che è stata, dal 1997 fino al 1° luglio 2015, 5,29 € per entrambe le forme, cartacea ed elettronica (2 forme diverse dello stesso strumento).

 

Dal 1 luglio 2015 la soglia di franchigia fiscale viene adeguata a 7 € per il ticket restaurant in formato elettronico, resta a 5,29 per il cartaceo.

 

Le modalità di fruizione dei ticket restaurant, di qualsiasi formato, non cambiano dal 1° luglio 2015: 

 

non c'è alcuna norma, in vigore dal primo gennaio 2015 o che entri in vigore dal primo luglio, o precedente, né alcun atto di prassi, che prescriva un cambiamento nelle modalità di utilizzo e accettazione praticate dagli esercenti, dei ticket restaurant, elettronici o cartacei, dalla data del primo luglio 2015.

 

Viceversa, prevedere delle limitazioni nell'uso o nell'accettazione di uno strumento dotato di franchigia (di 5,29 o di 7 €), è in contrasto con quanto afferma l'Agenzia delle Entrate che, nella Risoluzione 63/2005, spiega che lo strumento con una limitazione dell'importo fruibile pari all'importo fissato dal datore per il singolo pasto è uno strumento assimilato al servizio di mensa aziendale e come tale, non ha limiti di esenzione.

 

Lo strumento elettronico che consente l'utilizzo nella mensa aziendale -o in altro esercizio- di un importo disponibile solo giornalmente pari all'importo fissato dal datore per il singolo pasto, è un istituto differente dal ticket restaurant. E' la stessa Agenzia delle Entrate a considerarlo tale e per esso, giacché lo assimila alla prestazione diretta del servizio di mensa da parte del datore, l'amministrazione finanziaria prevede, analogamente, l'esenzione fiscale senza limiti. E' esente qualsiasi cifra assegnata giornalmente dal datore di lavoro.

 

Si tratta pertanto, alla luce della lettera delle norme e della prassi amministrativa e in assenza di altre indicazioni, di un istituto diverso da quello oggetto dell'adeguamento della franchigia da parte del legislatore del 2014-2015.

 

Ciò in quanto si tratta appunto di un istituto o strumento di benefit, differente dal ticket restaurant, il quale, cartaceo o elettronico, è lo stesso istituto e che, cartaceo o elettronico, aveva un limite di esenzione di € 5,29 - lo stesso limite in entrambe le forme- e che in entrambe le forme aveva e ha le medesime modalità di fruizione e accettazione.

 

Quest'ultimo è il solo istituto oggetto dell'intervento del legislatore del 2014-2015, che ha adeguato la soglia di esenzione (ma sempre di soglia si tratta, a differenza dell'istituto citato al precedente capoverso) da 5,29 a 7 € dal 1° luglio 2015, per l'istituto "ticket restaurant" nella sua sola modalità elettronica.

 

Viceversa allo strumento il cui importo fruibile di volta in volta è quello assegnato dal datore per il singolo pasto giornaliero - limitazione da sempre in vigore e non dal 1° luglio 2015- non si applica franchigia, e questo ugualmente non dal 1° luglio 2015. Come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella sua Risoluzione 63 del 2005.

 

Vedi:

Incremento quota esente buoni pasto. Passaggio del buono pasto al formato elettronico. Commenti

 

Con questo strumento:  

  • la somministrazione di alimenti e bevande avviene previo rilascio di badge appositamente codificato con i dati anagrafici dei dipendenti;
  •  
  • le informazioni registrate sul badge consentono di fruire di una sola prestazione giornaliera, secondo le modalità previste dalla legge o dal contratto di lavoro;
  •  
  • il badge impedisce utilizzi impropri o fraudolenti, quali la corresponsione di denaro o  di beni o prestazioni diverse da quelle stabilite nel contratto;
  •  
  • le card non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma sono parificate al sistema di mensa aziendale “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi convenzionati;
  •  
  • gli appositi terminali installati presso gli esercizi convenzionati, possono identificare chi siano gli utilizzatori e quando gli stessi fruiscano del servizio;
  •  
  • non è permesso posticipare la fruizione della prestazione in caso di mancato utilizzo (in caso di mancato utilizzo nei giorni di lavoro ne fa venir meno il diritto);
  •  
  • per tali ragioni tale strumento, diverso dal buono pasto, è equiparato alla prestazione di mensa diretta e, come tale, non ha franchigie di esenzione, ma è costo del lavoro per il datore totalmente esente per  il dipendente.

 

In particolare: 

 

-  l'Agenzia, nella Ris. 63 del 2005, proprio a voler rimarcare la natura di legittimazione assimilata al servizio diretto di mensa aziendale dello strumento se con quelle caratteristiche e non al Ticket, lo definisce "badge", proprio nel titolo, per poi aggiungere "detto card"

 

- l'Agenzia pone limiti temporali di utilizzo, al fine dell'esenzione fiscale senza limiti e non nel limite della franchigia (€ 5,29 nel 2005), ma non pone limiti spaziali o di esercizio. Innanzitutto per l'ovvia considerazione che non si dotano di ticket le aziende che hanno la mensa aziendale, ma a maggior ragione le aziende che non ce l'hanno e un badge di legittimazione, con gli stessi limiti della mensa aziendale diretta, che equipara lo strumento a tale servizio e lo allontana dalla natura del ticket,  è inteso proprio per le aziende che non hanno servizio di mensa diretto: viceversa non avrebbe senso tutto il ragionamento dell'AdE per spiegare come un certo strumento elettronico, nonché usato in un certo modo, sia per essa "equiparabile" al servizio di mensa diretto, se si stesse parlando proprio delle sole aziende effettivamente dotate del servizio di mensa diretto.

 

Inoltre proprio così si esprime l'AdE nel descrivere l'oggetto della pronuncia:

"cessioni di Card elettroniche ai datori di lavoro utilizzabili dai propri dipendenti, presso i vari esercizi convenzionati, per consentire ad essi l’accesso immediato e controllato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande" .

 

Ancora, l'AdE è ulteriormente più chiara nel corso della Risoluzione, quando afferma proprio che dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell'avente diritto, deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che, avendo sottoscritto la convenzione, sono abilitati a gestire la card elettronica.

  e infine:

"Le menzionate caratteristiche delle card elettroniche valgono, secondo la società istante, a differenziare le stesse dai ticket restaurant, rendendo di fatto inapplicabile ad esse la normativa disposta per questi ultimi." (e viceversa, dobbiamo ritenere)

 

"La tipologia di somministrazione oggetto del quesito verrebbe a caratterizzare una vera prestazione di mensa aziendale sia pure nella particolare specie di “mensa diffusa”.

 

Si ricorda infine che nella circolare Confindustria - Area Politiche Fiscali del 23 dicembre scorso, con cui Confindustria ha commentato le misure fiscali contenute nella legge di stabilità 2015 è stato  segnalato come la norma introdotta era positiva, poiché innalzava la soglia di non imponibilità dei buoni pasto, aggiornandola alle variazioni del costo della vita (cfr. paragrafo 2.3). Tuttavia, si segnalava come tale intervento, limitato ai buoni pasto erogati in formato elettronico, rischiasse di ingenerare dubbi tra le imprese nell'individuare le differenze di trattamento fiscale tra i buoni pasto erogati in formato elettronico e le "card elettroniche", già attualmente utilizzate dagli operatori.

Proprio per questo Confindustria ha avviato un confronto con l'Agenzia delle Entrate e gli operatori della GDO per valutare l'opportunità di un chiarimento di portata generale su questi strumenti.

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