Autotrasportatori con autocarri adibiti trasporto conto proprio/terzi possono recuperare contributo versato SSN sui premi di assicurazione
E’ stato confermato dall’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2015, che gli autotrasportatori (anche edili) che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci , sia per conto proprio che per conto terzi, possono recuperare nel 2015, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci.
Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono:
► che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
► che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore.
La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo “6793”.