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News - 04/04/2016

"Bonus mobili" per le giovani coppie i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate C.M. n. 7/E del 31 marzo 2016 - Nota Ance

Una Circolare dell'AdE fornisce numerosi chiarimenti sui criteri e le condizioni per accedere al nuovo bonus mobili per le giovani coppie introdotto dalla Legge di Stabilità 2016

Per beneficiare del “bonus mobili per le giovani coppie” l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, può essere effettuato sia nel 2016 che nel 2015,  e può essere anche a titolo gratuito.
 
La destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale, da parte di entrambi i componenti della giovane coppia, deve sussistere nell’anno 2016, ovvero se la casa è acquistata nel 2016, entro il 30 settembre 2017 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016).
 
Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 7/E del 31 marzo 2016, nella quale l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla nuova agevolazione fiscale, a favore delle giovani coppie, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (Cfr. News “Fiscale” 01/03/2016 Ristrutturazioni edilizie e "bonus mobili" aggiornata guida Agenzia Entrate alle agevolazioni fiscali - Nota Ance ; News “Fiscale”, 15/01/2016 Legge di "Stabilità 2016" 28 dicembre 2015, n. 208 misure fiscali di interesse settore costruzioni - Dossier Ance).
 
Come noto, infatti, l’art. 1, co. 75, legge n. 208/2015 introduce, per il 2016, un nuovo “bonus mobili” a favore delle giovani coppie che acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età e siano sposati o conviventi da almeno 3 anni.
 
In particolare, viene attribuita una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
Con la C.M. 7/E/2016 l’Agenzia delle Entrate, nel ricordare che la legge di Stabilità n. 208/2015 ha, altresì, prorogato le detrazioni “per la casa” (ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e messa in sicurezza) per tutto il 2016, fornisce numerosi chiarimenti in merito al nuovo “bonus mobili per le giovani coppie”.
 
Requisiti per accedere al bonus
Con riferimento ai requisiti richiesti per accedere al beneficio, l’art. 1, co. 75, legge n. 208/2015 stabilisce che l’agevolazione è riconosciuta alle “giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni..”
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 o   per le coppie conviventi more uxorio (senza matrimonio) la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve sussistere nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Invece, per le coppie coniugate non rileva la durata del vincolo matrimoniale, ma basta che i soggetti risultino sposati nel 2016;
o   il requisito dell’età anagrafica deve intendersi rispettato se almeno uno dei due componenti della coppia compie i 35 anni d’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese di nascita);
 o   la giovane coppia deve acquistare, a titolo gratuito od oneroso, un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che l’abitazione può essere acquistata indifferentemente sia nell’anno 2016 che nel 2015.
Tale acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o da uno solo di essi. In quest’ipotesi, l’acquisto deve essere sostenuto dal soggetto che non ha superato i 35 anni d’età nel 2016;
 o   la nuova abitazione, da parte della giovane coppia, deve essere destinata ad abitazione principale nell’anno 2016.
Tuttavia, ai fini della fruizione del beneficio, l’Agenzia chiarisce che gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (ovvero 30 settembre 2017 – termine presentazione UNICO 2017 PF);
 beni agevolabili
In merito all’individuazione dei beni agevolabili, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che si rendono applicabili le precisazioni già contenute nella C.M. 29/E/2013 (dettata per il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, prorogata da ultimo dalla legge di Stabilità 2016).
In particolare, è stato chiarito che i mobili devono essere nuovi e che rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione.
Tuttavia, non sono agevolabili né gli acquisti di grandi elettrodomestici, né l’acquisto di porte, pavimentazioni (ad esempio parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Inoltre, viene chiarito che ai fini della fruizione della detrazione è necessario che il pagamento dei mobili e degli altri componenti d’arredo sia effettuato mediante bonifico o carte di debito/credito.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
 -       non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da Banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta).
Tale precisazione, superando il precedente orientamento ( cfr. Circolare n. 29/E del 2013. ), vale anche per il pagamento delle spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, per il quale non è più necessario l’utilizzo del “bonifico soggetto a ritenuta”.
 -       non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La C.M. 7/E/2016 precisa, altresì, che le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni che devono indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
 
Ammontare della spesa detraibile
Come noto, il nuovo “bonus mobili per le giovani coppie” consiste nella detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Sul punto, viene chiarito che per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti della coppia acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:
 -      da parte di entrambi i componenti della giovane coppia;
 -      da uno solo dei componenti, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.
L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.
Tuttavia, stante il divieto normativo di cumulare tale nuova agevolazione con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” per la medesima unità abitativa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

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