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News - 16/05/2017

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Nuovo provvedimento contenuto nella Manovra Fiscale che fa seguito alla rottamazione il cui termine di adesione è scaduto il 21 aprile 2017

L’art. 11, D.L. n. 50/2017 ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, il provvedimento che già era stato attuato nel 2011 rispetto alla vecchia procedura, permette di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate senza alcun limite di valore.

La nuova procedura contenuta nella contenuto nella Manovra Fiscale si applica solo alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio a condizione che la costituzione del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016. Rimangono escluse le controversie tributarie con gli enti locali e quelle con l’agente della riscossione.

La definizione delle pendenze potrà avvenire col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con  modalità diverse dalla presente definizione.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate; non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.

Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle; la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda che dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma deve essere effettuato un separato versamento.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017).

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017. L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Chi ha presentato la domanda per la c.d. “rottamazione dei ruoli” di cui all’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, può usufruire dell’attuale definizione solo unitariamente a quella per la quale ha già richiesto l’applicazione del precedente beneficio.

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