Vi segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con le categorie professionali sulle novità fiscali introdotte dalla c.d. Manovrina, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione dell'art. 3 del Decreto, in materia di compensazioni dei crediti di imposta.
Accogliendo alcune osservazioni emerse anche nel corso dell'ultimo incontro del Gruppo Fisco del 10 maggio us., l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus 80 euro è escluso dall'utilizzo dei servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate, in quanto "...non ci troviamo di fronte ad imposte, ma a qualcosa che è anticipato al contribuente da parte del sostituto e che gli viene semplicemente restituito".
Inoltre, è stato chiarito che non è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare in compensazione i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730.
L'Agenzia delle Entrate, infine, ha confermato che per utilizzare in compensazione crediti di imposta diversi dai crediti IVA non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione con l'apposizione del visto di conformità; pertanto, "il visto può essere apposto in sede di dichiarazione ma il credito è già utilizzabile a partire dall’inizio dell’anno".