L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.17/E di commento ai regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Nella circolare sono illustrate le caratteristiche ed i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dal regime dei lavoratori “impatriati”(art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015), alle misure di attrazione dei ricercatori (art. 44 D.L. n. 78/2010), ai lavoratori “contro-esodati” (legge n. 238/2010).
L'Agenzia delle Entrate ha condiviso alcune delle soluzioni interpretative che Confindustria aveva formulato sul regime dei lavoratori impatriati.
In particolare, è stato confermato che per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, comunitari o extracomunitari (individuati dal comma 2 dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015), l'accesso al beneficio fiscale non è subordinato alla condizione di avere preventivamente risieduto in Italia per almeno 24 mesi.
Inoltre, è stata confermata l'applicabilità del regime agevolato anche ai redditi assimilati al lavoro dipendente, come già ammesso in passati interventi di prassi per i lavoratori "contro esodati" di cui alla L. n. 238/2010.
L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, ammesso l'applicabilità del regime agevolato sulla quota di reddito prodotto dal lavoratore impatriato all'estero, purché la durata della trasferta non sia superiore a 183 giorni nell'intero periodo di imposta. Restano, invece, esclusi dal beneficio fiscale i redditi prodotti dal lavoratore impatriato in caso di distacco all'estero.
Confindustria aveva già posto l’accento su alcuni aspetti concernenti gli interventi in materia di fiscalità del lavoro in ambito di produttività, welfare aziendale e regimi agevolativi per favorire l’attrazione di personale qualificato in Italia, sui quali persistevano dubbi applicativi .
Per maggiori approfondimenti, si allega la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale dei lavoratori impatriati.