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News - 01/03/2019

Incentivi energetici: abrogazione dell’OIC 7 e cessazione validità Certificati Verdi

In data 28 gennaio 2019 l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, tra cui rileviamo l’abrogazione dell’OIC 7 “I certificati verdi”.

In data 28 gennaio 2019 l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, tra cui rileviamo l’abrogazione dell’OIC 7 “I certificati verdi”.

L’abrogazione è collegata al fatto che i c.d. Certificati Verdi cessano la loro efficacia a decorrere dall’esercizio 2018 a seguito dell’introduzione di un sistema di incentivi per energie provenienti da fonti rinnovabili (da parte del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, “di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”), basato su meccanismi definiti di feed-in. Le c.d. “tariffe onnicomprensive” (feed-in tariff) non obbligano a produrre una soglia minima di energia pulita ma, attraverso la concessione di una tariffa agevolata per la quantità prodotta e immessa nel sistema energetico, incentivano la sua produzione e immissione.

I Certificati Verdi furono introdotti dal D.Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani) per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Si configuravano come un contributo in conto esercizio che lo Stato riconosceva all’ente per la quantità di energia immessa nel sistema elettrico del paese che risultasse proveniente da fonti non fossili. Tali certificati rappresentavano tecnicamente un titolo di credito negoziabile che attestava la produzione di un valore convenzionale pari ad 1 MWh di energia pulita e che veniva rilasciato, a seguito di richiesta dall’interessato gestore di un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), dal GSE (Gestore Mercati Energetici). Avevano validità triennale ovvero si potevano utilizzare entro il termine massimo di due esercizi successivi a quello del riconoscimento, potevano essere di natura preventiva (concessi prima del 31 dicembre di ogni esercizio) o consuntiva (concessi a seguito della misurazione dell’effettiva quantità prodotta nell’anno).

L’incentivo veniva concesso a fronte dell’obbligo, posto in capo alle imprese produttrici o distributrici di energia elettrica, di immettere una quota minima prestabilita di energia generata da fonti rinnovabili. Tale obbligo poteva essere soddisfatto anche attraverso il semplice acquisto di Certificati Verdi posseduti da altri soggetti. Coloro che non producevano energia pulita (o che ne producevano in misura inferiore all’ammontare dovuto) dovevano necessariamente acquistare i certificati  per rientrare nei limiti imposti, circostanza che rappresentava un disincentivo alla produzione di energia da fonti “inquinanti”.

Come spiegato dal OIC 7, <<il meccanismo dei certificati verdi costituisce un’incentivazione alla produzione da fonti rinnovabili sotto forma di integrazione ai ricavi d’esercizio, analoga ai contributi in conto esercizio, che compensa i produttori dei maggiori oneri connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto a quella da fonti fossili tradizionali>>. Contabilmente i Certificati Verdi dovevano essere rilevati per competenza nell’esercizio di produzione dell’energia. Venivano registrati ricavi da destinare a Conto Economico alla voce A) 5) Altri ricavi, in contropartita venivano contabilizzati crediti verso il GSE iscritti nello Stato Patrimoniale alla voce C) II) 5) Crediti verso altri (classificazione in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 agli schemi di bilancio).

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