La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 1039) ha introdotto una detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese documentate sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
Sotto il profilo soggettivo possono beneficiare della detrazione sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
Da un punto di vista oggettivo, la detrazione attiene alle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione sia all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sia ai costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
In relazione alle caratteristiche, le infrastrutture di ricarica devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico, come espressamente previsto ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. n. 257/2016.
Per poter fruire della detrazione, il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del decreto interministeriale 20 marzo 2019, i pagamenti possono essere eseguiti con bonifici (bancari o postali) ovvero con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire carte di debito e di credito, carte prepagate e assegni bancari e circolari.