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News - 31/07/2019

Welfare aziendale e formazione dei dipendenti

Quando la formazione dei lavoratori non è tassabile

Con l’interpello n. 273/2019, l’Agenzia delle Entrate ha espressamente stabilito che le spese di formazione, sostenute dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e rientranti in un piano di welfare aziendale, possono essere ricomprese negli oneri di utilità sociale e pertanto escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di specie l’istante manifestava all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di mettere a disposizione di tutti i dipendenti, ricompresi in uno specifico gruppo, un percorso di “occupabilità”, ossia un piano di formazione volto all’apprendimento e all’aggiornamento professionale, attraverso la realizzazione di un piano di welfare aziendale. Quest’ultimi, individuati sulla base di criteri oggettivi, venivano  identificati in quei lavoratori a maggior rischio di non impiegabilità, nonché in coloro che vertevano in situazione di maggior fragilità sociale. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che fosse possibile applicare, in merito alle spese di formazione delle predette categorie, la disposizione di cui all’articolo 51 comma 2, lett. f), del TUIR, in quanto innanzitutto i concetti di istruzione ed educazione quali finalità richiamate dalla disposizione in esame si presentano come nozioni piuttosto ampie, ben potendo ricomprendere anche i percorsi formativi offerti dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed inoltre, le opere e servizi prestati dal datore di lavoro riguardano esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro.

Infine, appare opportuno precisare che quanto sopra riportato trova corretta applicazione solo nell’ipotesi in cui la formazione sia strettamente legata all’attività professionale svolta dal lavoratore, poiché la messa a disposizione del servizio risponde ad un prevalente interesse datoriale. Viceversa, se la formazione non è strettamente necessaria per lo svolgimento dell’attività professionale, allora la citata disposizione dell’articolo 51 comma 2, lett. f) TUIR non troverebbe applicazione.

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