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News - 20/01/2011

Previdenza e assistenza - Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS dal 1° gennaio 2011.

Circolari INPS n. 4/ 2011 - Art.30 DL n. 78/2010, convertito in legge n.122/20110. Riflessi sulla rateizzazione amministrativa INPS.

 

Con circolare n 4/2011 l'INPS ha chiarito che dal 1° gennaio 2011 il piano di rateizzazione amministrativa non verrà più trasferito ad Equitalia e quindi il contribuente non dovrà più versare l'aggio del 4,65%.
 
 
L’art. 30 del DL 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’INPS provvede al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
 
L’avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
 
Tale norma, che ha la finalità di indirizzare l’attività dell’INPS verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate, è stata pienamente condivisa da Confindustria, soprattutto dopo l’introduzione di correttivi volti ad evitare la penalizzazione dei contribuenti onesti e delle aziende in difficoltà.
 
Circolari INPS
 
Con diverse circolari l’INPS ha fornito chiarimenti sulla norma in oggetto.
Da ultimo, con la circolare n. 168 del 30 dicembre 2010 sono stati analiticamente illustrati i varii tipi di avviso di addebito ed i contenuti.
 
Inoltre, è stato segnalato che il nuovo sistema di riscossione richiede la regolamentazione della modalità di gestione della rateazione dei crediti concessa dall’INPS e disciplinata dalle circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010.
 
A tale riguardo, in tale circolare si era fatta riserva di fornire apposite istruzioni, riserva che è stata sciolta con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2011.
 
In particolare, nel ricordare che la rateizzazione concessa dall’INPS può avere ad oggetto, a decorrere dal 3 agosto 2010, solo crediti in fase amministrativa (cioè i crediti per i quali l’Istituto deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia), si fa presente che, avvenuta la consegna dell’avviso di addebito ad Equitalia, i crediti contenuti nell’avviso stesso potranno essere richiesti in dilazione solo e direttamente al competente Agente della Riscossione.
 
Quanto alla rateizzazione di competenza INPS invece, definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente, dal 1° gennaio 2011 il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010.
Questa novità riveste notevole importanza per i contribuenti in quanto comporta che non sarà più dovuto ad Equitalia l’aggio del 4,65%.
 
In base alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2010 infatti le rateazioni richieste dal contribuente su avviso bonario, su crediti in fase amministrativa o legale o su crediti iscritti a ruolo ma non ancora notificati andavano iscritte in un ruolo spontaneo ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n.46/1999, con conseguente obbligo di versamento all’Agente della riscossione di un aggio, fissato dal DM 17 novembre 2006 al 4,65% per il debitore e al 2,50 % per l’Ente previdenziale.
 
 
 
 
 
Stefano Liali
Tel. 06 844 99 276/474
 

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