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News - 19/03/2020

Lavoro/Previdenza - Primi approfondimenti su Congedi (artt. 23-24) del Decreto Legge #CuraItalia

Il Decreto contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In particolare, in materia di Congedi (artt. 23-24), si riportano di seguito prime indicazioni.

 

Congedo parentale “extra” (art. 23)

A decorrere dal 5 marzo e per l'anno 2020, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni uno specifico congedo (che potremmo chiamare "congedo parentale extra") per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (coperto da contribuzione figurativa). Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori sono convertiti in questo specifico congedo con diritto all'indennità prevista (50% della retribuzione) e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono beneficiare dell'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In tutti i casi, il limite di età dei 12 anni non trova applicazione in caso di figli disabili. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni.

Per poter beneficiare di questo specifico congedo nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Diritto all'astensione dal lavoro (art. 23)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (art. 23)

In alternativa alla fruizione del congedo parentale extra i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono scegliere di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Modalità operative (art. 23)

L'INPS dovrà stabilire le modalità operative per accedere al congedo. L'INPS è anche chiamato ad effettuare il monitoraggio, comunicando al Ministero del Lavoro e al MEF le risultanze di tale monitoraggio. Qualora l'Istituto dovesse registrare – a seguito del monitoraggio – il superamento del limite di spesa potrà rigettare le istanze di fruizione presentate. Il limite di spesa è fissato in 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

Permessi per familiari disabili (art. 24)

 

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per l'assistenza dei familiari disabili è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Salvo diversa indicazione da parte dell’Istituto si ritiene che le 12 giornate non potranno essere fruite ad ore, quindi, la richiesta di assenza potrà essere solo per l’intera giornata. Inoltre, in attesa dei chiarimenti, non sembra possibile, in considerazione del tenore della disposizione e dei dati disponibili nella relazione tecnica che ha accompagnato il DL 18/2020, avere a disposizione un incremento doppio delle giornate già previste quando un lavoratore assiste due soggetti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 33, c. 3, L. 104/1992. Infine, sempre in attesa di chiarimenti puntuali, in caso il datore di lavoro facesse ricorso alle integrazione salariali, come disciplinate dal DL 18/2020, le assenze per prestare l’assistenza ai familiari con disabilità grave potrebbero prevalere sulla sospensione del rapporto di lavoro.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

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